IL QUESTORE SANZIONA DUE DIRIGENTI DELLA SQUADRA DI CALCIO DI CURSI
Report della Questura di Lecce _________
DASPO A DUE DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ CURSI CALCIO 2018
Il Questore della Provincia di Lecce emette due DASPO nei confronti di due dirigenti della Società Cursi Calcio 2018 a seguito dei gravi episodi verificatisi durante la partita con il Football Taviano del giorno 2 marzo u.s. presso il Campo di Cursi, valevole per il campionato di prima categoria girone C per la stagione calcistica 2024/2025.
Al 44° minuto del primo tempo, a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra del Taviano, alcuni dirigenti della locale squadra del Cursi, presenti in panchina, entravano arbitrariamente sul terreno di gioco protestando verso il Direttore di gara, minacciandolo e offendendolo, uno di essi proferiva parole dal seguente tenore: “ti tiro un pugno…non esci vivo dal campo”, tanto che lo raggiungeva e lo colpiva con l’avanbraccio all’altezza dello sterno, costringendolo ad arretrare di diversi metri.
Per tre anni l’autore di questa azione violenta non potrà accedere a manifestazioni sportive.
Il direttore di gara era costretto a sospendere definitivamente la gara, raggiungendo gli spogliatoi, ma veniva seguito dal dirigente che poco prima l’aveva colpito e ad attenderlo vi era un altro dirigente del Cursi, il quale gli impediva di accedervi e nel contempo lo offendeva e minacciava, accusandolo di aver “rovinato la partita e aver fatto danni”.
Per due anni l’autore di tali minacce non potrà accedere a manifestazioni sportive.
Temendo per la propria incolumità, il direttore di gara, guadagnati gli spogliatoi riusciva a contattare le forze dell’ordine.
Le condotte poste in essere dai dirigenti della società risultano tanto più censurabili in quanto commesse da chi rappresenta un riferimento per la compagni sportiva, essendone un Dirigente sportivo e rappresentano inequivocabilmente comportamenti non rispettosi delle regole del gioco, dissonanti rispetto alla stessa finalità educativa e ricreativa propria dello sport.
Da qui il divieto per gli autori di dette condotte di accedere alle manifestazioni sportive per tre e due anni, in ragione dei loro comportamenti gravemente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.
Lecce, 12 aprile 2025
Category: Cronaca