L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA PRESO UNDICI DIPENDENTI IN MOBILITA’ DA ALTRI ENTI, MA L’OPPOSIZIONE RILEVA GRAVI IRREGOLARITA’ NEI PROCEDIMENTI ADOTTATI E NE CHIEDE L’ANNULLAMENTO

| 8 Marzo 2025 | 2 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il gruppo consiliare di Lecce Città Pubblica ci manda il seguente comunicato _________

Illegittimità nelle procedure di mobilità attivate dalla Giunta Poli: Lecce Città Pubblica chiede l’annullamento in autotutela e la pubblicazione di un avviso pubblico.

Il gruppo consiliare di Lecce Città Pubblica ha scritto oggi al segretario generale del Comune di Lecce una Pec in cui chiede l’annullamento in autotutela della delibera del 5 dicembre 2024 e degli atti conseguenti sulle procedure di mobilità che hanno portato al trasferimento a Palazzo Carafa di 11 dipendenti provenienti da altre amministrazioni e chiede di ripeterlo emanando prioritariamente l’avviso pubblico da pubblicizzare secondo le modalità previste dalla legge a tutti i potenziali interessati e interessate.

Già nelle scorse settimane, la minoranza evidenziò e rese pubblica– dopo un primo esame del provvedimento – una plateale questione di inopportunità politica legata ad una parentela tra una dipendente e un assessore comunale.

Dopo aver acquisito e letto tutti gli atti e ottenute dagli uffici le risposte scritte a specifiche interrogazioni, siamo oggi nelle condizioni di evidenziare la totale illegittimità dei provvedimenti politici e gestionali emanati.

Questi i rilievi.

1. Violato regolamento comunale e normativa vigente: non c’è stato il bando pubblico

Tutto ha inizio con la delibera di giunta del 5/12/2024 con la quale si decide di attivare la procedura di mobilità – invece che ricorrere allo scorrimento della graduatoria dei concorsi svolti dal Comune di Lecce nel 2023 – per ragioni di economicità ed efficienza, sulla base di quanto disposto nell’ex art. 30 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. E di tenere conto delle diverse richieste già pervenute a quella data al Comune da parte di dipendenti in servizio presso altri comuni.

Il dirigente dell’Ufficio Personale, ricevuto l’indirizzo della giunta, procede alla nomina della commissione senza emanare alcun avviso pubblico. In risposta ad una precisa interrogazione sull’argomento, viene messo nero su bianco dall’assessore al ramo che 

“non è previsto alcun bando di mobilità” essendo sufficiente un accordo diretto tra le amministrazioni interessate.

Qui la prima clamorosa illegittimità. L’art.51 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale e procedure concorsuali del Comune di Lecce, che recepisce norma e giurisprudenza nazionali, specifica che il passaggio diretto di un dipendente da un’altra amministrazione può avvenire solo nella modalità di interscambio, ossia solo assumendo personale in entrata con contestuale trasferimento di personale in uscita. In sostanza, uno scambio di ruoli vero e proprio: un dipendente cede l’incarico a un altro che, viceversa, gli cede il proprio, se appartengono entrambi alla stessa qualifica funzionale (per esempio, sono entrambi istruttori o entrambi funzionari).

In tutti gli altri casi le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale, per almeno trenta giorni, un bando fissando preventivamente i requisiti, le competenze professionali e indicando quali e quanti sono i posti da ricoprire.

Nulla di tutto questo è avvenuto con il procedimento seguito dalla giunta Poli, che non ha scambiato ma ha solo acquisito dipendenti da altre amministrazioni, senza cederne nessuno, accogliendo richieste di trasferimento pervenute in maniera diretta e sottoponendo solo chi aveva avanzato questa richiesta a un breve colloquio conoscitivo. Nessun avviso pubblico, nessuna selezione, nessun punteggio.

2. La delibera di giunta del 5/12 è viziata da conflitto d’interesse.

Ma c’è di più. La Giunta Poli approva in giunta lo schema di accordo con altri enti per l’avvio della procedura di interscambio (si legge così in oggetto, anche se l’interscambio, di fatto, non c’è) il 5 dicembre del 2024, scrivendo in istruttoria “che sono pervenute presso questo Ente diverse richieste di mobilità”.

Fra queste richieste, c’è anche quella – protocollata il 28 novembre 2024 – di un parente entro il quarto grado di un componente della giunta (nello specifico, il coniuge di un assessore), che ha dato il nulla osta alle assunzioni.

Qui, la legge è molto chiara.

L’art. 78, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali dispone che gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado informando l’organo competente. Pertanto, qualora giungano all’approvazione della giunta proposte deliberative per le quali 

ricorrano le predette condizioni, l’amministratore dovrà astenersi dal partecipare alla riunione e alla votazione.

Nel caso di quella seduta, la delibera riporta l’unanimità del voto favorevole dei presenti con la giunta al completo e senza indicare alcun assente o astenuto.

La legge prevede che la delibera assunta in violazione del dovere di astensione è viziata da invalidità relativa ed è, perciò, annullabile. Un simile vizio inficia l’intero provvedimento e non solo la parte che riguarda l’amministratore interessato.

Da qui la richiesta di annullamento in autotutela della delibera e degli atti conseguenti e di ripetere l’intera procedura emanando un avviso pubblico. Agendo in questa maniera illegittima, l’amministrazione ha precluso a una platea potenzialmente più ampia di candidati e candidate di poter anche solo fare richiesta di trasferimento. Questo l’aspetto politico più delicato della questione: chi, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, avesse avuto intenzione di chiedere il trasferimento a Lecce, come avrebbe potuto sapere che si era aperta una finestra per farlo, visto che, fra le altre cose, nella delibera non è specificato neppure l’arco temporale (da quando a quando) fosse possibile inviare la propria candidatura? Tant’è che sono state accolte domande arrivate prima della pubblicazione della delibera, ma anche domande pervenute più di un mese dopo.

I Consiglieri Comunali

Carlo Salvemini

Silvia Miglietta

Sergio Della Giorgia”

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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Comments (2)

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  1. Gruppi consiliari PD e CON - tramite mail ha detto:

    MOBILITA’: ASSENZA DI TRASPARENZA E MANCANZA DI EQUITA’

    Mobilità volontaria: questa opposizione non può non rilevare profili di illegittimità oltre che di inopportunità. La Giunta Poli con la definizione delle procedure di mobilità ha, di fatto, impedito con l’assenza di un bando pubblico, a tutti gli interessati legittimati, di partecipare a detta procedura presentando la propria candidatura. Tutto ciò appare discriminatorio e privo di trasparenza. La pubblicità delle azioni e procedure deve necessariamente caratterizzare l’azione della Pubblica Amministrazione, che nella trasparenza e pubblicità degli atti che pone in essere garantisce l’eguaglianza di trattamento per tutti i cittadini.

    I gruppi consiliari Partito Democratico e CON non possono non rilevare le sconcertanti dichiarazioni dell’assessore Scorrano che, piuttosto che rispondere nel merito, continua ad adottare la modalità tipica dei prestidigitatori, cioè spostare l’attenzione della platea dalla mano che opera il “miracolo”, nel chiaro intento di minare anche la compattezza dei gruppi di minoranza che non abdicano e, certamente, non rinunciano a quanto di loro competenza, vale a dire controllo e proposte operative nell’ambito delle azioni amministrative.

    Non si preoccupi quindi l’assessore Scorrano della unità di questa minoranza che resta ben compatta e graniticamente attenta nel controllo degli atti e delle procedure con il solo obiettivo che garantisca tutti i cittadini nell’avere le medesime opportunità. L’appartenere a un determinato gruppo, familiare o politico, non può essere corsia preferenziale per accedere a posti che dovrebbero essere messi a disposizione di tutti.

    I gruppi consiliari
    PD
    CON

  2. Lecce Città Pubblica - tramite mail ha detto:

    Assunzioni mobilità: Lecce Città Pubblica rinnova istanza di annullamento delle procedure perché illegittime e scrive a tutti i segretari comunali coinvolti
    Questa mattina con una pec abbiamo nuovamente presentato al segretario generale istanza di annullamento in autotutela di tutti i provvedimenti assunti per la mobilità volontaria degli 11 dipendenti provenienti dai comuni di Otranto, Calimera, Porto Cesareo, Alliste, Melendugno, Veglie, Uggiano La Chiesa, Campi Salentina, Ortelle, San Donato, Gallipoli, Lequile, Giuggianello.
    Nelle prossime ore provvederemo, inoltre, a inviare pec anche ai segretari generali dei comuni interessati per evidenziare loro l’errata applicazione dell’art. 30 comma 2 del d.lgs 165/2001.
    La nota di riscontro alla nostra prima istanza dell’8 marzo, che abbiamo a lungo atteso, è, infine, arrivata il 22 marzo e sostiene che non sono riscontrabili profili di illegittimità della delibera di giunta 428/2024 che avvia l’intero procedimento e tutti gli atti conseguenti.
    Ci è stato risposto che il bando da noi indicato come obbligo di legge ai sensi del comma 1 dell’art. 30 sulla mobilità volontaria – per consentire a tutti gli interessati di poter concorrere alla procedura per ottenere il trasferimento nel Comune di Lecce – non è previsto perché quella utilizzata dall’Amministrazione Comunale è una “mobilità obbligatoria che non avviene su istanza dei lavoratori ma tra accordo tra pubbliche amministrazioni presenti sullo stesso territorio comunale o distanti non più di cinquanta chilometri”.
    Un sorprendente travisamento della realtà documentale giacché tutta la procedura utilizzata dall’Amministrazione trae origine proprio da candidature spontanee dei lavoratori. Per averne conferma basta leggere:
    1. l’istruttoria della delibera di Giunta Comunale 428/ 2024 – che avvia l’intero procedimento – lì dove viene precisato che “sono pervenute presso questo ente diverse richieste di mobilità inquadrabile nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 30 comma 2 del d.lgs 165/2001”.

    2. l’oggetto della determina n.32/2015 così formulata “Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 comma 2 d.lgs 165/2001”;
    3. la determina n. 140/2025 dove, per ciascuna delle domande pervenute dai lavoratori interessati al trasferimento presso il comune, viene utilizzata la seguente formulazione: “la volontà del lavoratore al passaggio presso il comune di Lecce per mobilità”.
    Tutta la procedura parte, quindi, con la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, alcune pervenute prima della delibera di Giunta del 5 dicembre e altre dopo, consenso che non sarebbe stato necessario se si fosse trattato come sostenuto di mobilità obbligatoria.
    Pertanto andava pubblicato il bando ai sensi del comma 1 dell’art.30 del d.lgs 165/2001.
    La cosiddetta mobilità obbligatoria non può essere utilizzata dall’AC perché il richiamato comma 2 per il trasferimento di dipendenti tra diverse amministrazioni è stato applicato nell’unica occasione della riforma delle province, con trasferimento di competenze e funzioni dalle stesse ad altri enti, in quanto solo l’esistenza di motivate ragioni organizzative consente alla parte datoriale pubblica di prescindere dal consenso dei lavoratori.
    Con riferimento al secondo dei vizi di legittimità evidenziati nel procedimento, ossia il conflitto d’interesse di un assessore che ha partecipato al voto che avvia l’intero procedimento nonostante la domanda di mobilità volontaria della moglie già protocollata, esso viene ad essere confermato dall’interessato con la tardiva decisione di non prendere parte alla votazione della delibera 100 del 20/3/2025 di approvazione definitiva degli accordi con le amministrazioni interessate coinvolte.
    Rinnoviamo, pertanto, l’istanza di ritirare in autotutela i provvedimenti assunti a partire dalla delibera di Giunta Comunale del 5 dicembre 2024 sino alla delibera di Giunta Comunale del 20 marzo; di azzerare, quindi l’intero procedimento e di ripeterlo emanando prioritariamente l’avviso pubblico secondo le modalità previste dalla legge.
    È questo l’aspetto politico più importante della nostra iniziativa: non contrastare qualcuno, ma consentire a chi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di chiedere il trasferimento a Lecce. L’Amministrazione Comunale ha precluso a una platea potenzialmente molto più ampia di candidati e candidate di poter anche solo concorrere ad un bando. E a questo va posto rimedio.

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