ORARI LOCALI PUBBLICI SELF SERVICE CAFFE’ E BEVANDE, IL CASO DI NARDO’
di Graziano De Tuglie ______
Il presidente del TAR di Lecce, con decreto monocratico pronunciandosi sul ricorso della ditta Spinel Caffé, ha sospeso l’ordinanza del sindaco di Nardò contingibile e urgente n. 246 del 6/05/2024 prot. n. 23824, immediatamente esecutiva. Con questa ordinanza il primo cittadino di Nardò imponeva agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici self h24 presenti su tutto il territorio comunale, il divieto di apertura dei suddetti esercizi nella fascia serale e notturna e, segnatamente, dalle ore 19.00 alle ore 3.00 di tutti i giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ordinanza (6/05/2024) sino al 30/09/2024.
Provvedimento adottato in seguito al verificarsi di una serie di atti di violenza avvenuti nel centro storico di Nardò tutta classificata come area ZTL; episodi scaturiti dal verificarsi di fatti di teppismo giovanile da parte di minorenni e del realizzarsi di atti di spaccio di sostenze stupefacenti. Situazione che ha scatenato timori per l’incolumità pubblica in seguito a numerose risse notturne culminate anche in qualche accoltellamento.
La soluzione adottata dal sindaco di Nardò sostanzialmente si è concretizzata nella sola sospensione dell’attività di somministrazione self service nella fascia oraria serale e notturna 19.00-03.00. Provvedimento superficiale, limitato e di scarsa efficacia rispetto all’entità dei fatti verificatisi e che ha indotto la società Spinel Caffé, direttamente interessata, ad adire il TAR.
La Magistratura amministrativa, con la massima urgenza, ha sospeso l’ordinanza in attesa del giudizio nel merito già fissato per il prossimo 19 giugno, non esimendosi da una prima valutazione che non depone a favore del provvedimento dell’amministratore neritino.
Infatti il giudice del TAR nel corpo del provvedimento scrive:”…ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, si ravvisa la presenza del fumus boni juris, in quanto la potestà propria del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, pur dopo le modifiche normative introdotte nel 2017 all’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è comunque finalizzata principalmente a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità fisica dei cittadini e, quindi, tale potere di urgenza può essere esercitato solo al fine di affrontare situazioni aventi realmente carattere eccezionale ed imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico (ad esempio: mediante la doverosa intensificazione della vigilanza e dei controlli delle Forze di Polizia), il tutto, peraltro, previo accertamento istruttorio approfondito della situazione fattuale, con la conseguenza che se il Sindaco si trova a poter fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente, nell’esercizio ordinario dei suoi poteri, o la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall’ordinamento, tali presupposti, con evidenza, non ricorrono, e quindi, non possono dirsi legittimamente adottati i provvedimenti ad essi conseguenti, sicchè la motivazione esternata nel provvedimento impugnato, tutta incentrata (a ben vedere) all’evidenza di esigenze preventive di sicurezza e di prevenzione del degrado urbano, appare per le ragioni che precedono insufficiente a giustificare l’emanazione di una legittima ordinanza contingibile e urgente (recante la drastica misura del divieto di apertura, per la durata di quasi cinque mesi sull’intero territorio comunale, nella fascia serale e notturna di tutti i giorni, degli esercizi commerciali nei quali sono installati distributori automatici di alimenti e bevande), anche per l’omissione – nella specie – di un’approfondita istruttoria (che, tra l’altro, avrebbe permesso di evidenziare che i predetti esercizi non vendono bevande alcoliche o superalcoliche e hanno, da tempo, adottato sistemi di monitoraggio attivo dei relativi locali).”
Un giudizio fortemente negativo che sembra profilare una decisione finale sfavorevole alla puerile misura adottata dal sindaco di Nardò al punto da dare ragione agli osservatori che non si erano lasciati impressionare dalla grancassa propagandistica con cui il primo cittadino neritino aveva annunciato il suo provvedimento. Alcuni avevano giudicato il tutto come la solita montagna che aveva partorito il classico topolino.
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