L’APPROFONDIMENTO / L’OMICIDIO DI COPERTINO E L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA CAUTELARE DISPOSTO IERI DAL TRIBUNALE DEL RIESAME
di Chiara Evangelista______
Ai sensi dell’art.27 co.2 Cost, “l’imputato non è considerato colpevole fino a sentenza definitiva”. La presunzione di non colpevolezza, dunque, fa sì che l’imputato non sia assimilato al colpevole fino alla condanna definitiva. Ciò comporta il divieto di anticipare la pena ma consente l’applicazione delle misure cautelari. Quest’ultime consistono in restrizioni della libertà dell’indagato/imputato e servono, in altre parole, a impedire che la persona accusata di avere commesso un reato, in attesa di giudizio, possa approfittare della propria libertà per commettere ulteriori crimini o darsi alla fuga.
Era il 29 ottobre quando il giudice Sergio Tosi firmò l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Michele Aportone, arrestato per omicidio volontario aggravato dell’ex maresciallo dei carabinieri Silvano Nestola, ucciso lo scorso 3 maggio da alcuni colpi di fucile a Copertino.
Nelle ore di ieri, tuttavia, il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza precedentemente disposta per la mancanza di autonoma valutazione del gip.
Il Tribunale del Riesame è composto da tre giudici (composizione collegiale, ieri al Tribunale di Lecce erano presidente Carlo Cazzella, relatore Giovanni Gallo, a latere Pia Verderosa ) e si occupa di verificare la sussistenza dei presupposti che giustificano l’emissione della misura cautelare (coercitiva) nei confronti dell’indagato/imputato.
Poiché è in gioco la libertà dell’indagato/imputato, il riesame è una procedura caratterizzata da una grande celerità, la legge prevede dei termini molto veloci sia per lo svolgimento dell’udienza, sia per la decisione.
Entro dieci giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento che dispone la misura cautelare coercitiva, l’imputato può proporre richiesta di riesame dell’ordinanza e, a sua volta, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il Tribunale potrà annullare, modificare o confermare l’ordinanza oggetto del riesame.
Ed è stata proprio questa la via che ha percorso la difesa. L’avvocato Francesca Conte ha infatti chiesto al Tribunale del Riesame l’annullamento della misura cautelare per mancanza di autonoma valutazione del giudice e degli indizi che giustificherebbero in concreto la misura disposta. La mancanza di tali requisiti, insieme a quelli previsti dall’art. 292 c.p.p, portano ad ordinare la nullità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare.
E nella giornata di ieri il tribunale del riesame ha deciso proprio per l’annullamento dell’ordinanza, accogliendo la richiesta della difesa per i motivi suddetti, come sancito dall’art. 309, co.9. c.p.p.
Una volta annullata l’ordinanza che dispone la misura cautelare cosa accade?
Bisogna far riferimento alla Cass. pen. n. 8695/2018:
“L’annullamento di una ordinanza cautelare per motivi formali, quali la mancanza di un’autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva, non impedisce la rinnovazione della misura […]”.
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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
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