‘NON PAGATE GLI AVVISI DEI CONSORZI DI BONIFICA’

| 23 Febbraio 2021 | 1 Comment

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il coordinatore del M.A.B. Nuova Cittadinanza – Tutela degli interessi diffusi – Antonio de Franco (nella foto) ci manda il seguente comunicato______

Giorno 18/02/2021 la IV Commissione Consiliare della Regione Puglia ha sentito l’assessore regionale all’agricoltura Pentassuglia, il commissario unico dei Consorzi di Bonifica Borzillo ed i direttori di due di essi, sulla necessità posta da più parti di sospendere gli avvisi di pagamento dei contributi di bonifica.

L’assessore ha rassegnato la dover conclusione di procedere in tempi brevi alla riforma dei consorzi di bonifica pur lasciando in campo gli avvisi di pagamento inviati ultimamente per gli anni 2014 e 2015 (c’è da chiedersi: invieranno anche quelli degli anni successivi?) implorando di pagare poiché vi è bisogno dei soldi dei proprietari e agricotori necessari per sbloccare l’attività dei consorzi di bonifica (cioè i pugliesi devono finanziare la Regione Puglia per poter svolgere le sue attività istituzionali: Un caso unico a livello nazionale!!!).

A seguito di tali contraddittorie conclusioni, il M.A.B. – Nuova Cittadinanza ha proceduto, con formale e legale accesso agli atti, a conoscere e sapere il perché nella seconda metà dell’anno 2019, e sino a settembre 2020, è stata sospesa o rinviata l’attività di riscossione SOGET e l’invio degli avvisi di pagamento CRESET dei contributi di bonifica.

Si chiede alla Regione Puglia, ai Consorzi di Bonifica e agli agenti delegati alla riscossione, di conoscere cosa è cambiato tra la situazione di giugno 2019/settembre 2020 e la situazione di questi ultimi tempi per cui proprio da ottobre 2020 sono stati inviati gli avvisi di pagamento.

Intanto i Comitati M.A.B. stanno diramando a tutti i soci, partecipanti e cittadini la direttiva di NON PAGARE GLI AVVISI DI PAGAMENTO in applicazione del diritto soggettivo all’esonero così come sancito dalla Cass. SS.UU. Civ. 877/84.

M.A.B. Nuova Cittadinanza
Il coordinatore, Antonio de Franco

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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Comments (1)

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  1. Antonio de Franco - tramite Facebook ha detto:

    INDICAZIONI OPERATIVE RIGUARDO LA PROVA DEL BENEFICIO AL FINE DI STABILIRE LA SUSSISTENZA DEL POTERE IMPOSITIVO IN CAPO AL CONSORZIO DI BONIFICA.
    (ad uso dei tecnici chiamati a rilasciare perizie o come CTU o come CTP *)
    .
    Definizione di beneficio:
    Vantaggio diretto di natura fondiaria conseguente causalmente dalla attività del consorzio di bonifica eseguita con spesa rimasta a suo carico (ovvero senza copertura con fondi pubblici).
    .
    Elementi del beneficio (iter logico della perizia):
    1. Vantaggio: aumento del valore o mantenimento del valore fondiario dell’immobile in funzione delle opere e manutenzioni del piano di bonifica che deve incidere direttamente sul valore fondiario. Quindi, si deve prospettare la svalutazione dell’immobile se esso non gode di detta attività consortile diversamente il vantaggio è pari a zero. Ad esempio, i contributi di bonifica addebitati per le sole spese generali di amministrazione e di funzionamento del consorzio senza la realizzazione del piano di bonifica sono nulli. E non esiste un contributo di bonifica per spese di funzionamento dell’ente.
    2. Nesso Causale: il vantaggio deve essere l’effetto, il prodotto, il risultato dell’attività consortile. Ad esempio, se non vi è attività consortile o essa non corrisponde al piano di bonifica non vi può essere vantaggio.
    3. Misura del beneficio: la entità del beneficio (importo del contributo di bonifica) è determinato dalla spesa sostenuta dal Consorzio – per eseguire opere e manutenzioni che procurano vantaggio – che sia rimasta a suo carico. Ad esempio, l’attività pubblicistica svolta dal Consorzio quale concessionario regionale della attività di difesa del suolo con spesa a carico degli enti pubblici (Stato, U.E., Regione, ecc.) anche se dà vantaggio all’immobile, esso è zero poiché la spesa è stata totalmente finanziata con denaro pubblico.
    .
    Inversione dell’onere della prova:
    E’ regola generale in materia di obbligazioni imposte (art. 23 Cost.) che la prova della sussistenza della pretesa sia data ed è a carico del creditore, cioè dell’ente impositore. Nel caso dei contributi di bonifica è il contribuente che si oppone a dare la prova della carenza del potere impositivo del consorzio di bonifica in virtù della norma approvata dalla Regione Puglia (comma 5, ultima parte, dell’art. 2 della L.R. 4/2012) secondo cui la delibera di Giunta Regionale che approva il piano di bonifica ed il perimetro di contribuenza tiene luogo della iscrizione del peso nei Registri di Pubblicità Immobiliare. Tale norma col riferimento all’art. 58 del R.D. 215/33 produce l’inversione dell’onere della prova che va data con la domanda introduttiva dal contribuente.
    .
    Contenuto della prova:
    .
    Come sapere quali opere e manutenzioni ha fatto il Consorzio? Semplice: Basta farsi rilasciare dall’U.T.C. – Urbanistica del Comune nel cui agro insistono gli immobili tassati, una attestazione dei permessi, d.i.a., ecc. in capo al Consorzio di Bonifica. Salvo che esso non agisca abusivamente quando svolge attività sul territorio deve darne comunicazione essendo comunque attività di trasformazione incidente sull’assetto del territorio. Con l’occasione è bene farsi attestare se eventualmente risultano, e in cosa consistono, lavori di difesa del suolo ed interventi idrogeologici (che se non eseguiti dal Consorzio dà una idea concreta che la difesa del suolo è stata eseguita senza bisogno dell’intervento del Consorzio).
    E’ bene che la certificazione non riguardi solo l’anno cui si riferiscono i contributi di bonifica impugnati ma, con esso, almeno i quattro anni precedenti. In modo tale da avere un quadro chiaro della situazione del territorio.
    .
    Come sapere quali opere e quali manutenzioni secondo la programmazione regionale e consortile producono il vantaggio nell’area in cui insistono gli immobili tassati? Semplice, occorre procurarsi il piano di bonifica ed il perimetro di contribuenza adottati dal Consorzio di Bonifica. In essi si troverà la risposta su cosa cercare in campo.
    Anche se la discrezionalità politico-amministrativa che ha fatto decidere per l’importanza delle opere e manutenzioni inserite nel Piano di Bonifica, non ci consente di entrare nel merito, ciò nondimeno, però, il raffronto tra le opere e manutenzioni inserite nel Piano di Bonifica e quanto risulta nelle cartografie dell’Autorità di Bacino (PAI) e del PUTT della Regione Puglia può servire per assegnare il giusto valore al vantaggio che il Consorzio ha programmato.
    .
    Come sapere la quota parte di spesa che sia rimasta a carico del Consorzio onde misurare la congruità dell’importo del contributo di bonifica tale che corrisponda al vantaggio prodotto? Semplice, occorre procurarsi il Bilancio di Previsione dell’anno cui si riferiscono i contributi di bonifica oggetto di contestazione, approvato obbligatoriamente (altrimenti il Consorzio non può emettere i contributi di bonifica per quell’anno) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
    Sul Bilancio di previsione ed i suoi allegati si dovrà individuare le opere e manutenzioni previste per il territorio o area in cui rientrano i terreni tassati dai contributi contestati ed estrapolare l’ammontare della spesa prevista e la quota che rimane a carico del bilancio consortile non finanziata e pagata con denaro pubblico. Occorre, quindi, studiare il bilancio e rilevare, nelle sue pieghe, se delle opere o manutenzioni affidate al Consorzio nell’ambito dell’attività pubblicistica di difesa del suolo vengano poi richiamate come attività che producono vantaggio agli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza.
    .
    (*) Un errore da evitare:
    I tecnici che si cimentano con la perizia sulla sussistenza del beneficio devono evitare l’errore di limitarsi a fare uno studio dello stato del territorio e dell’ambiente (difesa del suolo, rischio idrogeologico) nell’area ove insistono gli immobili oggetto del contributo contestato. Quasi sempre tali tipi di elaborati in campo sottolineano le rilevanti criticità della situazione di fatto; il tutto avulso dai criteri di imposizione stabiliti dalla legge vigente, ovvero gli artt. 10, 11, 12 e 59 del R.D. 215/33. Più si evidenziano gli aspetti negativi di una manutenzione del territorio precaria, e più – nonostante che l’estensore presume in tal modo di trasmettere il convincimento che il Consorzio non ha svolto alcuna attività che abbia apportato beneficio – il destinatario dell’elaborato finisce con l’acquisire il convincimento della necessità degli interventi programmati da parte di un ente, il Consorzio di Bonifica, che si prefigge di provvedervi. Si deve evitare tale confusione non limitandosi a fare un ottimo studio di geografia, bensì occorre verificare la sussistenza dei presupposti impositivi, così come indicati nei punti precedenti, con l’ausilio interdisciplinare di esperti che sappiano anche leggere i bilanci, gli elaborati allegati, il piano di bonifica ed il piano di classifica.
    ===
    Sperando di essere stato utile, auguro buon lavoro.
    Per info: a.defranco@libero.it 3493567940 (no chiamata, invia msg)

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