PROCESSO TAP: SEGNALIAMO L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI LECCE
CHE HA AMMESSO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ASSOCIAZIONI
di Chiara Evangelista______
In seguito all’udienza di venerdì 29 gennaio, segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del giudice Silvia Saracino, ha concluso per l’ammissibilità della costituzione di parte civile degli Enti Territoriali e delle associazioni nei confronti della società imputata Trans Adriatic Pipeline Ag Italia.
Sono state ammesse le seguenti parti civili:
- Comune di Melendugno
- Comune di Vernole
- Comune di Calimera
- Comune di Lizzanello
- Comune di Martano
- Comune di Corigliano d’Otranto
- Comune di Lecce
- Regione Puglia
- CODACONS
- Associazione ETS Organizzazione di volontariato Tumulti
- ADUSBEF
- Associazione Terra mia Amici No Tap
- Montinaro Niceta, proprietario fondo danneggiato, e Maggiore Gianluca, affittuario del medesimo fondo
- Sciurti Francesco
- Blu Lines Srl-Lido San Basilio
Tali conclusioni sono avvalorate dalle seguenti argomenti:
– letterale, nel senso che «quando il legislatore ha inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di rito, lo ha espressamente affermato, mentre nessuna norma del D.Lgs.231/2001 vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente»;
– storico-interpretativo, nel senso che «nessun argomento si può trarre in proposito dalla relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001, che non contiene alcuna indicazione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente»;
– sistematico, nel senso che «non si rinviene alcun ostacolo a tale interpretazione estensiva nella disciplina specifica in tema di accertamento dell’illecito amministrativo».
È stata esclusa invece solo la costituzione di Associazione VAS Aps Onlus.
La terza udienza è fissata in data 9 aprile 2021.______
LA RICERCA nel nostro articolo del 29 gennaio scorso