PISCINE POSSIBILI ANCHE SE C’E’ IL VINCOLO IDROGEOLOGICO. LO HA STABILITO IL TAR DI LECCE RIGUARDO AD UNA STRUTTURA TURISTICA
di Francesco Buja______
Il vincolo idrogeologico non impedisce la realizzazione di piscine. Lo ha stabilito il Tar di Lecce nell’articolata sentenza emessa il 21 ottobre scorso che definisce l’ambito di applicazione della normativa regionale e quindi indica come declinare il principio dello «sviluppo sostenibile» e quello dell’«utilizzazione accorta delle risorse naturali».
Il 29 gennaio 2019 la società proprietaria di una struttura turistica ubicata in Torre Rinalda aveva presentato al Comune di Lecce l’istanza per la realizzazione di una serie di interventi edilizi, per i quali, trattandosi di opere in zona gravata da vincolo idrogeologico, era stato quindi richiesto il parere della Regione Puglia. Tale ente però si è espresso negativamente circa la realizzazione delle piscine e degli annessi locali. Secondo la Regione infatti per realizzare «per realizzare le piscine sono necessari consistenti scavi e poi per colmarle si renderebbe necessario utilizzare acqua potabile» e il progetto non rispettava l’accorto e razionale utilizzo di risorse naturali non riproducibili, quali le rocce, e scarse quali l’acqua bevibile.
La società della struttura turistico-ricettiva, assistita dall’avvocato Pietro Nicolardi (nella foto), ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo. Il legale ha fatto notare che il regolamento regionale disciplina «non ogni tipo di intervento, ma solamente i fabbricati ed in particolare quelli con piani interrati», sicché nessun ostacolo sussiste alla realizzazione delle piscine. Queste, ha osservato l’avvocato, non sono equiparabili ai fabbricati.
La difesa ha rilevato che nello studio geo-morfologico prodotto in giudizio si attesta che i locali annessi alle piscine non sono rilevanti circa il vincolo idrogeologico. E ha spiegato, fugando quindi la preoccupazione della Regione, che l’acqua potabile che sarà utilizzata per il progetto presentato non sarà prelevata dalla rete dell’Acquedotto pugliese, a cui la struttura turistica in questione non è collegata.
Il collegio dei giudici ha accolto le argomentazioni dell’avvocato Nicolardi: pur ribadendo la necessità che anche la realizzazione di piscine debba avvenire nel rispetto dell’assetto idrogeologico, ha escluso che la normativa regionale possa impedire a priori la realizzazione di piscine.
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