EMERGENZA #Coronavirus, OMS: RISCHIO REALE PANDEMIA. ULTIME NOTIZIE E RIPERCUSSIONI SANITARIE ED ECONOMICHE. GLI AGGIORNAMENTI DELLA NOTTE
di Maria Antonietta Vacca_______ È rischio reale di pandemia. Lo ha stabilito l’Organizzazione Mondiale della Sanità. “La minaccia di una pandemia sta diventando molto reale”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nella conferenza stampa quotidiana sulla diffusione del coronavirus. Ghebreyesus ha aggiunto che in tal caso si tratterà della “prima pandemia che potrà essere controllata”.
Intanto a livello locale è stato attivato con ordinanza sindacale il Centro operativo comunale, struttura che assicurerà sul territorio del Comune di Lecce la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid19.
Nell’ambito del COC la Polizia Locale e la Protezione Civile hanno attivato un numero dedicato alle persone per le quali è stata disposta la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e cioè i cosiddetti “contatti stretti” di “casi risultati confermati” (positivi) oppure persone che volontariamente si pongono in isolamento domiciliare, perché anziane e/o con patologie che potrebbero renderle vulnerabili e che non possono contare sul supporto delle proprie reti familiari.
I volontari delle associazioni di Protezione Civile provvederanno a recarsi per loro al supermercato o in farmacia, per garantire che queste persone possano, anche in condizione di isolamento domiciliare, approvvigionarsi.
Il numero da chiamare è il seguente: 0832 230049, attivo da martedì 10 marzo dalle ore 07,00.
Nella giornata di ieri invece abbiamo assistito ad un esodo: 2.545 le persone che hanno compilato il modulo online di auto segnalazione per dichiarare di essere rientrate in Puglia dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Queste persone, secondo quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dovranno restare in quarantena per 14 giorni. In totale, dal 29 febbraio ad oggi, comprese le 2.545 segnalazioni avvenute da ieri alle 9 di oggi, sono 9.362 i pugliesi rientrati da zone a rischio.
Una rivolta è in corso nel carcere di Foggia dove alcuni detenuti stanno riuscendo ad evadere venendo bloccati poco dopo all’esterno dell’istituto penitenziario dalle forze dell’ordine. Sul posto polizia, carabinieri e militari dell’esercito. A quanto si apprende, i detenuti sono in rivolta contro le restrizioni ai colloqui con i parenti imposte per l’emergenza Coronavirus.
Almeno una ventina di detenuti sono ricercati mentre altri 30 sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Si segnala caos all’esterno del carcere, dove i detenuti fuggiti avrebbero rubato furgoni e automobili per scappare.
Dopo alcune ore la polizia ha intercettato e arrestatosulla tangenziale di Bari, quattro di loro che avrebbero rapinato un’auto per scappare da Foggia.
La protesta, la stessa divampata nelle altre carceri d’Italia, per le regole più stringenti sui colloqui con i parenti.
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede terrà nell’Aula del Senato una informativa urgente sulla situazione delle carceri con l’emergenza coronavirus mercoledì alle 17. L’informativa, spiega Laura Garavini, è stata richiesta in conferenza dei capigruppo da Iv.
L’onda lunga del coronavirus arriva, infatti, nelle carceri italiane e si trasforma in protesta, quando non in aperta rivolta. Da questa mattina caos in 27 carceri dove si stanno svolgendo proteste da parte dei detenuti, alcuni dei quali chiedono l’amnistia a causa dell’emergenza. Gravi disordini si registrano nei carceri di San Vittore a Milano e di Rebibbia a Roma, dove – oltre a bruciare diversi materassi – alcuni reclusi avrebbero assaltato le infermerie, riferisce il Sindacato di polizia penitenziaria.
Proteste poi anche a Salerno, poi Modena, Napoli e Frosinone, ma anche Vercelli, Alessandria, Foggia. A Modena sono morti sette detenuti, in circostanze ancora da chiarire: a quanto si è appreso finora, hanno ingerito metadone dall’infermeria rimasta sguarnita, a dosi massicce, rivelatesi fatali.
Cocktail micidiale per le Borse di tutto il mondo. Da una parte l’emergenza Coronavirus che non risparmia più nessun Paese con un boom di contagi in Europa e, dall’altra, la caduta del petrolio dopo il mancato accordo all’Opec+ con l’Arabia Saudita che, sfidando la Russia, ha deciso di aumentare la produzione e di tagliare i prezzi. In difficoltà interi stati come la Nigeria, il Venezuela e l’Iraq, le cui finanze pubbliche sono fortemente dipendenti dai proventi delle vendite petrolifere. Il greggio accusa il peggior crollo dalla guerra del Golfo del 1991. I rendimenti dei titoli di Stato americani crollano con la fuga ai beni rifugio con le quotazioni dell’oro che salgono a 1.700 dollari.
IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLE ORE 18.00:
Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 7.985 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 9.172 i casi totali.
Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 4.490 in Lombardia, 1.286 in Emilia-Romagna, 694 in Veneto, 337 in Piemonte, 313 nelle Marche, 206 in Toscana, 94 nel Lazio, 119 in Campania, 97 in Liguria, 89 in Friuli Venezia Giulia, 52 in Sicilia, 46 in Puglia, 33 nella Provincia autonoma di Trento, 30 in Abruzzo, 28 in Umbria, 14 in Molise, 19 in Sardegna, 15 in Valle d’Aosta, 9 in Calabria, 9 nella Provincia autonoma di Bolzano e 5 in Basilicata.
Sono 724 le persone guarite. I deceduti sono 463, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.
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AGGIORNAMENTO, IL TESTO DEL NUOVO DECRETO GIA’ ENTRATO IN VIGORE
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm con nuove misure per il contenimento e il contrasto del Covid-19 in Italia. Il provvedimento estende le misure dell’art 1 del testo decreto 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È vietato qualsiasi assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Viene modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Le disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Si resta in casa, tranne che per andare al lavoro, per motivi di salute, o per gravi motivi.
Scuole chiuse fino al 3 aprile.
Supermercati aperti dal lunedì al venerdì.
Sospese tutte le attività sportive.
ECCO IL TESTO COMPLETO
Articolo 1 esteso a tutta Italia: i provvedimenti
L’art 1 del decreto dell’8 marzo di prevenzione al contagio da Coronavirus, ora valido per tutti, prevedeva:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche’ delle attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita’ telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita’ a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
s) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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