ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE SANITARIA, FACCIAMO CHIAREZZA: LA PAROLA ALL’AVVOCATO
La Corte di Cassazione ha stabilito che: “Solo il MEDICO e il BIOLOGO possono occuparsi di nutrizione umana, fare diete e prescrivere integratori”.
La professione del nutrizionista è una professione che richiede una preparazione scientifica di livello universitario.
La Suprema Corte di Cassazione. sentenza 28 aprile 2017, n. 20281 “Esercizio abusivo della professione di dietista o di biologo” ha affermato il principio secondo il quale non si possono prescrivere programmi alimentari nè elargire generici consigli alimentari e nè si può svolgere attività di educazione alimentare o prescrivere una scheda alimentare personalizzata in quanto dette attività possono essere svolte soltanto da chi possiede il titolo di medico dietista o biologo.
Il processo penale era scaturito da un accertamento della Guardia di Finanza in alcune palestre del brindisino laddove erano state ritrovate schede di alimentazione personalizzata redatte per i frequentatori dei centri e che davano origine a contestazione in quanto nessuno dei titolari delle strutture era in possesso del titolo abilitativo di medico dietista o di biologo.
Varie le pronunce, tutte di condanna a partire dal Tribunale del luogo, con ulteriore, successiva, conferma della condanna per l’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) anche da parte della Corte d’Appello di Lecce. La Corte di Cassazione, poi, ha definitivamente confermato le condanne attraverso la sentenza n. 20281/2017 suindicata.
A titolo di commento e considerazioni in merito al decisum e su detta sentenza vi è da evidenziare come il fine della legge sia non solo quello della tutela dell’affidamento del cliente che desidera, infatti, ricevere una prestazione che sia frutto di competenza tecnica qualificata, ma anche e soprattutto quello della tutela della salute pubblica.
.Si può verificare, infatti, che il comportamento di alcuni soggetti non qualificati possa spesso condurre ad una erronea apparenza di legittimità, falsando – così, l’affidamento che l’interessato dovrebbe concedere, invece, solo a chi è, per legge, abilitato ad esercitare la professione!
Bisognerà, pertanto – da parte dell’utente – chiedere sempre al professionista cui ci si rivolge per i vari bisogni alimentari – e cioè sia per perdere peso che per migliorare la propria salute – se è abilitato dalla legge a svolgere l’attività di dietologo/nutrizionista. Lo stesso provvederà a redigere un piano personalizzato e adeguato alle esigenze del cliente tenendo, però, presenti le caratteristiche fisiche, la presenza di eventuali patologie, la sussistenza nel soggetto di allergie o quant’altro possa richiedere attenzione nella cura alimentare personalizzata del soggetto.
Il programma personalizzato verrà sempre sottoscritto dal professionista.
E’ pertanto necessaria la sottoscrizione della dieta da parte di chi la prescrive in quanto la non sottoscrizione costituisce una gravissima violazione, principalmente se redatta da un soggetto che non è abilitato alla prescrizione.
Per fare chiarezza una buona volta, si ritiene di elencare, di seguito, una serie di soggetti, alcuni anche professionisti in altre branche e materie, che NON POSSONO – però – elaborare diete o fare il lavoro del nutrizionista e che se lo facessero integrerebbero il reato di ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE e ciò – si ripete – anche con riferimento alle professioni che si occupano di settori che possono anche apparire vicini a quello del dietologo quali, ad esempio quelli inerenti il commercio di prodotti dimagranti, del benessere o dell’estetica:
Non può prescrivere diete, dunque:
-Il personal trainer (non può prescrivere diete);
– Il farmacista, che può consigliare integratori ma non può prescrivere diete;
–Il tecnologo alimentare ( può svolgere attività soltanto di educazione alimentare non personalizzata ma non può prescrivere diete);
– L’ istruttore laureato in scienze motorie (non può prescrivere diete);
-il fisioterapista (non può prescrivere diete)
– Infermiere (non può prescrivere diete);
– il naturopata(non può prescrivere diete);
– l’ estetista(non può prescrivere diete);
– il chimico(non può prescrivere diete);
-Lo psicologo(non può prescrivere diete);
–I consulenti/venditori di prodotti o integratori per dimagrire (non possono prescrivere diete).
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