‘SUI VACCINI LA COMPETENZA E’ DEL GOVERNO’
Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ associazione Colibrì di Puglia, Comitato Libertà e Rispetto, ci manda il seguente comunicato______
Il Comitato Colibrì Puglia apprende con sconcerto degli attacchi contro la legittima e corretta decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale (nella foto, la sede, a Roma, ndr) la legge Regione Puglia n.27 del 19 giugno 2018, recante disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari.
Evidenziamo, infatti, che la Corte Costituzionale, pronunciandosi in materia di obbligo vaccinale, nella sentenza n.5 del 2018 ha delineato i limiti della competenza in capo alle Regioni rilevando “le potestà legislative dello Stato relative a: principi fondamentali in materia di tutela della salute, livelli essenziali di assistenza, profilassi internazionale”.
Inoltre, nella stessa sentenza, la Consulta afferma che “l’introduzione dell’obbligatorietà per alcune vaccinazioni chiama in causa prevalentemente i principi fondamentali in materia di «tutela della salute», pure attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Questa Corte ha già chiarito che il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Tale principio vale non solo per le scelte dirette a limitare o a vietare determinate terapie o trattamenti sanitari, ma anche per l’imposizione di altri”
La competenza delle Regioni deve essere, peraltro, esclusa perché, sempre secondo la Corte Costituzionale, “per ragioni di eguaglianza, deve essere riservato allo Stato – ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. – il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili.
Nella specie, poi, la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale”
Deve anche escludersi la competenza regionale perché, afferma ancora la Corte Costituzionale, l’obbligo vaccinale deve essere ricondotto alla “competenza di «profilassi internazionale» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera q, Cost., nella misura in cui le norme in questione servono a garantire uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale”
Infine, conclude la citata sentenza della Consulta, “dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono”
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