‘SUI VACCINI LA COMPETENZA E’ DEL GOVERNO’

| 6 Agosto 2018 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ associazione Colibrì di Puglia, Comitato Libertà e Rispetto,  ci manda il seguente comunicato______

Il Comitato Colibrì Puglia apprende con sconcerto degli attacchi contro la legittima e corretta decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale (nella foto, la sede, a Roma, ndr) la legge Regione Puglia n.27 del 19 giugno 2018, recante disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari.

 

Evidenziamo, infatti, che la Corte Costituzionale, pronunciandosi in materia di obbligo vaccinale, nella sentenza n.5 del 2018 ha delineato i limiti della competenza in capo alle Regioni rilevando  “le  potestà  legislative  dello  Stato  relative  a:  principi fondamentali  in  materia  di  tutela  della  salute,  livelli  essenziali  di  assistenza,  profilassi  internazionale”.

 

Inoltre, nella stessa sentenza, la Consulta afferma che “l’introduzione  dell’obbligatorietà  per  alcune  vaccinazioni  chiama  in  causa  prevalentemente  i principi  fondamentali  in  materia  di  «tutela  della  salute»,  pure  attribuiti  alla  potestà  legislativa  dello  Stato ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Questa  Corte  ha  già  chiarito  che  il  diritto  della  persona  di  essere  curata  efficacemente,  secondo  i canoni  della  scienza  e  dell’arte  medica,  e  di  essere  rispettata  nella  propria  integrità  fisica  e  psichica deve  essere  garantito  in  condizione  di eguaglianza  in  tutto  il  paese,  attraverso  una  legislazione  generale  dello  Stato  basata  sugli  indirizzi condivisi  dalla  comunità  scientifica  nazionale  e  internazionale.  Tale  principio  vale  non  solo  per  le  scelte  dirette  a  limitare  o  a  vietare  determinate  terapie  o trattamenti  sanitari,  ma  anche  per  l’imposizione  di  altri”

 

La competenza delle Regioni deve essere, peraltro, esclusa perché, sempre secondo la Corte Costituzionale, “per  ragioni  di  eguaglianza,  deve  essere  riservato  allo  Stato  –  ai  sensi  dell’art. 117,  terzo  comma,  Cost.  –  il  compito  di  qualificare  come  obbligatorio  un  determinato  trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili.
Nella  specie,  poi,  la  profilassi  per  la  prevenzione  della  diffusione  delle  malattie  infettive  richiede necessariamente  l’adozione  di  misure  omogenee  su  tutto  il  territorio  nazionale”

 

Deve anche escludersi la competenza regionale perché, afferma ancora la Corte Costituzionale, l’obbligo vaccinale   deve essere ricondotto alla “competenza  di  «profilassi internazionale»  di  cui  all’art.  117,  secondo  comma,  lettera  q,  Cost.,  nella  misura  in  cui  le  norme  in questione  servono a  garantire  uniformità  anche  nell’attuazione,  in  ambito  nazionale,  di programmi  elaborati  in  sede  internazionale  e  sovranazionale”

 

Infine,  conclude la citata sentenza della Consulta, “dinanzi a  un  intervento  fondato  su  tali  e  tanti  titoli  di  competenza  legislativa  dello  Stato,  le attribuzioni  regionali  recedono”

 

 

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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