I REATI DI ‘OMICIDIO STRADALE’ E ‘LESIONI PERSONALI STRADALI’: PROCURA DELLA REPUBBLICA E POLIZIA STRADALE A CONVEGNO OGGI A LECCE, PER DIBATTERE LA NUOVA NORMATIVA. CON QUALCHE PERPLESSITA’
di Stefania Isola * (avvocato – per leccecronaca.it)______ Si è svolto oggi, presso le Officine Cantelmo, a Lecce, un convegno sul tema “La sicurezza stradale e le condizioni psico-fisiche del guidatore”. L’ iniziativa è stata organizzato dalla Procura della Repubblica di Lecce e dal Compartimento della polizia stradale della Puglia ed ha visto, tra i relatori, il Procuratore della Repubblica di Lecce Cataldo Motta.
Si è trattato del naturale seguito di un precedente incontro durante il quale è stato stilato, in collaborazione con il Procuratore Motta, un protocollo con le Forze dell’Ordine e l’Azienda sanitaria locale destinato a standardizzare le procedure volte agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e alterazione psicofisica relativo ai conducenti di veicoli a motore in caso di sinistri stradali.
Alla luce delle nuove leggi sull’omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali, si è discusso non soltanto delle nuove pene previste dal codice, ma anche delle nuove modalità di accertamento delle condizioni psico-fisiche dei guidatori e delle nuove tecnologie a supporto della ricostruzione della meccanica dell’incidente che sono in dotazione alle forze di polizia.
La nuova normativa è stata originata dal fatto che non è mai stato sufficientemente soddisfatto il bisogno sociale di una punizione più severa nei confronti di chi sulle strade procura lesioni (se non addirittura la morte) a vittime innocenti, colpevoli solo di trovarsi per sfortuna nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Numerose sono state le proposte di legge improntate sul tentativo di assecondare la spinta all’inasprimento della pena per l’omicidio commesso da soggetti che si pongono alla guida di autoveicoli o di motoveicoli sotto l’azione di alcool o droga.
In estrema sintesi, il nuovo reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis c.p. attribuisce rilevanza penale ad una serie di condotte distinguendole per il grado della colpa.
In particolare: punisce con la reclusione da due a sette anni l’omicidio commesso in violazione delle norma sulla circolazione stradale (comma 1°); prevede un aggravamento di pena nei casi di soggetti in stato di ebrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope, punendo le predette fattispecie con la reclusione da otto a dodici anni (comma 2°); prevede la medesima pena della reclusione da otto a dodici anni qualora si tratti di conducenti professionali in stato di ebrezza alcolica anche solo media (tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 3°); punisce con la reclusione da cinque a dieci anni colui che cagiona la morte di una persona sotto effetto di tasso alcolemico medio oppure a seguito di comportamenti frutto di particolari imprudenze alla guida (commi 4° e 5°); prevede un aumento di pena se il reo ha commesso il fatto senza patente, con patente sospesa o revocata o utilizzando un veicolo non assicurato (comma 6°); prevede una diminuzione di pena sino alla metà qualora l’omicidio stradale, anche se cagionato dalle predette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole (comma 7°); prevede un aumento di pena, in particolare la pena che dovrebbe essere inflitta per la violazione più grave aumentata fino al triplo da contenersi nel limite massimo di diciotto anni, qualora il conducente cagioni la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone (comma 8°).
La nuova normativa, se approfondita, ha dato vita a numerose perplessità anche se forse il vero problema di fondo è che in realtà diverse sono le norme del nostro codice penale che andrebbero riformate per garantire ai cittadini quantomeno un’adeguata risposta sanzionatoria a fattispecie di reato dinanzi alle quali la sete di vendetta dei familiari delle vittime non è mai abbastanza.
In ogni caso va evidenziato come, in ogni caso, è stato fatto un passo in avanti dal legislatore tanto che, come dice il Procuratore Cataldo Motta, sulle base delle nuove pene previste per l’omicidio stradale “consiglierei al reo di confessare che l’omicidio è stato commesso volontariamente piuttosto che trovarsi sotto l’applicazione della nuova normativa”.
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