IL SENSO (A VOLTE NON CIVICO) DELLA LEGGE

| 4 Luglio 2016 | 0 Comments

di Stefania Isola * (avvocato – per leccecronaca.it)______

Le interpretazioni della legge possono, a volte, portare a conclusioni al limite del paradossale.

Ne illustriamo due casi esemplari.

Il primo riguarda l’applicazione, da parte di un agente della polizia municipale, dell’art. 173 del codice della strada che, nella interpretazione usata, ha permesso di sanzionare il comportamento pericoloso di un automobilista colpevole di grattarsi l’orecchio mentre era alla guida del proprio veicolo.

L’art. 173 del codice della strada parla chiaro: il quinto comma consente ad esempio l’utilizzo di apparecchi (a vivavoce o dotati di auricolare) purché “non richiedano per il loro funzionamento l’uso delle mani); l’art. 169, inoltre, sancisce che in tutti i veicoli “il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”.

La vicenda è finita, ovviamente, in tribunale dove giudice di pace, usando il buon senso, ha annullato la multa ed ha affermato che la libertà di movimento dei conducenti può dirsi limitata solo quando le mani siano utilizzate in maniera tale da non permettere loro di riposizionarle immediatamente sul volante.

Nei fatti, quindi, toccarsi l’orecchio con la mano non costituisce affatto privazione delle “libertà di movimento” utili per le manovre necessarie alla guida.

Anche la “libertà interpretativa” dello zelante agente è stata sanzionata in quanto, oltre ad annullare la multa, lo stesso giudice ha anche condannato il Comune a risarcire il conducente con la somma di 1000 euro.

Questo in virtù del fatto che il magistrato ha ritenendo l’attività illegittima posta in essere dagli accertatori ai limiti della molestia nei confronti dell’utente della strada “temporaneamente privato della sua libertà e costretto ad accostare per sentirsi contestare una violazione del codice della strada sostanzialmente e giuridicamente inesistente”.

 

Il secondo caso, pur sembrando paradossale, ha avuto un esito diverso.

La vicenda è stata resa pubblica dal Messaggero, e sta facendo il giro del web.

La protagonista è una donna di Viterbo che, lasciando l’auto in sosta, al suo ritorno ha trovato una multa di 41 euro per aver lasciato il finestrino posteriore sinistro aperto.

L”‘originale sanzione” (in tutti i sensi) è stata postata sul profilo Facebook, della malcapitata con il commento: “noi ridiamo e scherziamo, ma c’è gente che ti fa la multa perché tuo nipote di 7 anni si scorda il finestrino della macchina aperto… siamo proprio in Italia”.

Strano a dirsi, in questo caso l’agente ha agito correttamente; infatti il comma 4 dell’art. 158 recita: “Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.

Anche se il caso è virale, la multa, purtroppo, è valida. La violazione della disposizione del codice citata prevede, tra le altre cose, una sanzione variabile da 41 a 168 euro.

E quindi come si dice: dura lex sed lex.

 

Category: Costume e società, Cronaca

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