I PROFESSIONISTI NON POSSONO LAVORARE GRATIS
di Stefania Isola * (avvocato – per leccecronaca.it)______
Secondo il fisco, un professionista, commercialista, avvocato o altro, non può fornire servizi gratuiti pena l’accertamento per l’invio non fatturato.
L’accertamento è avviato incrociati i dati inviati dagli intermediari abilitati (cui viene richiesta l’esibizione delle fatture emesse in uno specifico anno di imposta) e quelli presenti nell’anagrafe tributaria, senza alcuna specifica richiesta di chiarimento al professionista; si considera, infatti, lo scostamento tra le dichiarazioni inviate in un determinato anno di imposta e le fatture emesse, con la conseguente contestazione per le prestazioni che non risultano remunerate.
L’accertamento da parte dei funzionari è possibile sia quando vi è una differenza tra i clienti indicati nelle fatture emesse e i dati trasmessi nelle dichiarazioni, sia quando, pur risultando regolare la contabilità, i dati risultino in linea con quelli stimabili in base allo studio di settore applicabile.
Nel primo caso l’ufficio competente dichiarerà di aver proceduto alla rettifica presuntiva del reddito (“accertamento analitico induttivo”), in base all’inesattezza e incompletezza di quanto indicato nella dichiarazione; nel secondo la motivazione potrebbe essere spiegata in virtù del fatto che l’omessa fatturazione di servizi prestati rappresenta una condotta antieconomica, giacché la gratuità delle prestazioni non è considerata verosimile se riguarda soggetti diversi dai familiari del professionista, per cui la prestazione si presume a carattere oneroso.
Per difendersi, oltre a tentare l’accertamento con adesione, il professionista può sempre rifarsi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, più volte, ha ammesso che il fisco non può contestare le prestazioni rese a titolo gratuito a favore di amici, parenti o soci di clienti e che in ogni caso l’onerosità della prestazione professionale non è essenziale, essendo plausibile e ragionevole che il professionista possa decidere di lavorare gratuitamente in considerazione dei rapporti che lo legano a determinati clienti.
Al fine di tutelarsi preventivamente, è bene evitare la fatturazione di compensi di modesta entità. Sarebbe meglio, invece, provare già prima di rendere un servizio nei confronti di soggetti non legati da rapporti di parentela, la gratuità delle prestazioni, predisponendo delle lettere formali di incarico (da trasmettere via pec o per posta), dalle quali si evincano le motivazioni per cui non verrà richiesto alcun corrispettivo.
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