LE VALUTAZIONI FINALI NELLA SCUOLA: ECCO TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

| 1 Giugno 2016 | 0 Comments

di Stefania Isola * ( avvocato, per leccecronaca.it)______

Dal momento in cui è stato introdotto il registro elettronico a scuola, è diventata quasi una prassi quella di considerare, per le valutazioni intermedie e finali, la media fornita da tali sistemi.

Ma se si tiene conto della libertà di insegnamento dei docenti (e di conseguenza della funzione valutativa associata) e della collegialità nelle decisioni riguardanti gli studenti, ben si possono intuire i problemi.

Analizziamo la normativa.

Il comma 2 dell’art.1 del DPR n.122 del 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni) afferma testualmente: “la valutazione è infatti espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche” mentre il successivo comma 3 del medesimo articolo insiste sul fatto che la valutazione deve considerare il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione intesa come valutazione formativa deve essere informativa del percorso soggettivo compiuto dall’alunno, mostrando sia le sue potenzialità e carenze sia i progressi raggiunti ed i miglioramenti possibili.

Se si può ricavare un indice dalla media calcolata e presente nel registro elettronico, in sede di scrutinio è il Consiglio di Classe a motivare, discutendo, l’attribuzione dei singoli voti.

Il percorso di giudizio deve seguire un processo logico-valutativo che può essere operato solo all’organo collegiale citato.

Il senso della normativa discende dall’ dall’art.79 del R.D. n.653 del 1925 che recita: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.”

Il senso prima ricordato è stato confermato dal TAR Calabria-Catanzaro che, nella sentenza n.514 del 2008, afferma: “ogni valutazione deve essere seguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascuno alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento. Ciò anche perché ciascun allievo percorre un proprio iter, soggetto a valutazione finale complessiva”.

Non seguendo questa procedura a norma di legge ed in difetto di motivazione, si può incorrere anche nell’annullamento dei giudizi espressi.

E come ha pure sottolineato una sentenza del Consiglio di Stato n.3187 del 1997, è bene che sia chiaro che si deve “effettuare singolarmente la valutazione riferita ad ogni studente”.

Category: Cronaca, Cultura

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.