SPESE PER ISTRUZIONE E IMPIANTI ENERGETICI: ECCO QUALI SONO QUELLE DETRAIBILI
di Stefania Isola * (avvocato – per leccecronaca.it)______
Spesso i contribuenti si domandano se una spesa sia compresa tra gli oneri detraibili.
Il 6 Maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E interviene sulle “Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”.
La circolare chiarisce principalmente l’interpretazione su due tipologie di spesa:
le spese di istruzione
le spese di contabilizzazione di impianti energetici.
Spese di istruzione
In questo ambito possono essere considerate detraibili “spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Tale detraibilità è possibile quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è necessario che il suddetto servizio deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
La certificazione può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento (scuola, Comune o altro fornitore del servizio) con l’indicazione, nella causale, del servizio mensa, della scuola di frequenza e degli estremi dell’alunno.
Se il pagamento avviene in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) e se l’acquisto di buoni mensa avviene in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi la spesa sostenuta nell’anno ed i dati dello studente.
In tal caso si è esentati dall’imposta di bollo, così come anche l’istanza presentata dal genitore che ne faccia richiesta.
Se la documentazione risultasse incompleta per l’anno 2015, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.
La detrazione vale per il genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e, se il documento è intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno.
Ai fini della detrazione, se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.
Anche le tasse ed i contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, sono detraibili per l’anno 2015.
Quanto detto vale anche per le Università telematiche.
Spese di contabilizzazione energetica
Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici quelle di contabilizzazione del calore.
Lo scopo è quello di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata.
E’ ammessa la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica se gli impianti sono stati installati unitamente alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia per un importo pari al 65 per cento delle spese stesse e per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Se, al contrario, i dispositivi sono stati installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le spese sono ammesse nella misura attuale del 50 per cento poichè si tratta di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.
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