MA LA PATENTE DI GUIDA E’ O NON E’ UN ‘VERO’ DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?
di Stefania Isola * (avvocato, per leccecronaca.it______)
Esibendo come documento di riconoscimento la patente di guida (nella sua versione plastificata), ad ognuno di noi sarà capitato di sentirsi rispondere (addirittura in uffici della Pubblica Amministrazione) che questo non era “idoneo”.
Qual è la verità?
Nell’art. 35 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445 del 28.12.2000) è scritto:
“sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato“.
Ma che si può dire riguardo alla patente di guida nella versione plastificata?
La risposta è contenuta nella circolare M/2413/8 del 14 marzo 2000 del Ministero dell’Interno.
Nel documento viene ribadito il carattere di documento di identificazione personale che “contraddistingue tuttora la patente di guida“.
Tanto detto, anche la patente di guida plastificata contiene i requisiti prescritti dall’art. 292 del R.D. 6.5.1940, n. 635, nel quale si considerano equipollenti alla carta d’identità tutti i documenti muniti di fotografia e rilasciati da un’amministrazione dello Stato.
Vale la pena di ricordare che tutto ciò, ovviamente, vale solo all’interno dei confini italiani.
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