I DIRITTI DEI VIAGGIATORI, I DOVERI DELLE COMPAGNIE

| 13 Aprile 2016 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il segretario dell’ associazione ‘Codici Lecce’ Stefano Gallotta ci scrive______

La storia si ripete: voli che giungono a destinazione con grave ritardo e vettori aerei che “dimenticano” di corrispondere gli indennizzi previsti dal regolamento della comunità europea 261/04 (da 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta aerea) e di assistere all’arrivo i passeggeri, rendendo necessario il ricorso alle aule di giustizia.

Il caso più recente riguarda due passeggeri salentini del volo Ryanair Bari – Berlino del 07.12.2015, con partenza prevista alle 17.20 e arrivo alle ore 19.35. Solo dopo essere giunti all’aeroporto di Palese apprendevano dell’imprecisato ritardo e, senza alcuna informazione sulle relative cause, riuscivano a imbarcarsi sul volo dopo quasi cinque ore di stressante attesa. Arrivati a Berlino ormai stremati e concluse le operazioni di sbarco alle 00.30, i due turisti venivano letteralmente “abbandonati al loro destino” dalla compagnia e, non potendo neppure raggiungere l’albergo (prenotato dall’Italia) con la navetta “Airport Bus Express”, che smette di funzionare alle 23.00, riuscivano in extremis a prendere un taxi e giungere a destinazione con un impreventivato ulteriore costo di Euro 50,00, peraltro perdendo la prima serata del già breve soggiorno nella capitale tedesca.

A seguito della lettera di costituzione in mora, l’ufficio legale di Codici Lecce ha citato per il 21 aprile p.v. la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, chiedendone la condanna agli indennizzi contrattuali (in questo caso, complessivi Euro 800,00) e al risarcimento supplementare, quantificato in via equitativa, di Euro 300,00 per i maggiori danni subiti ex art. 12 del Regolamento CE n. 261/2004.

E’ opportuno rammentare che i vettori aerei, per tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto sito nel territorio dell’U.E., sono tenuti a corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo o di arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo, compensazione che varia da 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta aerea, salvo il caso di ritardo imputabile a circostanze realmente imprevedibili ed eccezionali.

I passeggeri del traffico aereo troppo spesso rinunciano a far valere i propri diritti perché scoraggiati dai tempi e costi della giustizia nonché dal comportamento ostruzionistico talvolta adottato dai vettori aerei: ci sono, infatti, compagnie che sembrano non voler rispettare la Convenzione di Montreal del 1999 e il Regolamento Europeo n.261 del 2004.

Per questo è fondamentale rivolgersi a operatori trasparenti e in grado di valutare, caso per caso, quali indennizzi e danni richiedere alla controparte. Va comunque ribadito che la giurisprudenza formatasi a seguito del recepimento della normativa europea del 2004 respinge certi escamotage adottati dalle compagnie aeree per aggirare i precetti normativi e deflazionare le legittime istanze indennitarie”.

 

 

Category: Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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