IL VERO SIGNIFICATO DEL SOSTEGNO SCOLASTICO
di Stefania Isola * (avvocato, per leccecronaca.it)______
“Talvolta ci vuole coraggio anche a vivere” diceva Seneca. Troppi casi ne abbiamo sentiti di “giustizia lenta”, “giustizia non giusta” e chi più ne ha, più ne metta.
Ecco perché vedere che finalmente la giustizia fa bene il Suo lavoro è un piacere per lo spirito ed per la mente. In altre occasioni avevo affrontato il “calvario” dei genitori di figli disabili che si vedevano e si vedono negare il fondamentale diritto allo studio e che, spesso, sono costretti a ricorrere al Giudice per la tutela di un elementare diritto di civiltà.
Il diritto all’istruzione del disabile, difatti, ha rango di “diritto fondamentale”, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (art 24 Convenzione delle Nazioni Unite 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 18 – gli Stati “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”-) sia per il carattere assoluto che ha la tutela prevista dall’art. 38 Cost. (v. sent. Corte Cost. 26 febbraio 2010 n. 80 «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale» «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»).
Sulla base di questi ormai consolidati principi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione seconda) -sentenza n.415/2016 depositata in segreteria il 02/03/2016- ha deciso il ricorso proposto dai genitori di un minore disabile, contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ Istituto Comprensivo di -Omissis- Scuola Primaria.
La scuola, sulla scorta della diagnosi funzionale, la quale riconosceva il minore affetto da un grave disabilità, per assicurare all’alunno il diritto allo studio, aveva richiesto il supporto di un insegnante di sostegno con rapporto 1:1, per 25 ore settimanali. All’alunno era stato, invece, assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello richiesto e cioè 8 ore in luogo delle 25 richieste.
A seguito della proposizione del ricorso in esame, l’ Istituto aveva, nel frattempo, assegnato un insegnante di sostegno per le ore richieste. Il TAR ha quindi dichiarato improponibile la domanda per carenza di interesse così per come manifestato dai ricorrenti, ma fondandosi su quanto lo stesso TAR aveva da tempo affermato, con pronunce passate in giudicato e confermate, in base al principio della soccombenza virtuale ha condannato le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese legali a favore dei ricorrenti.
Secondo il Tar quindi, il rango di diritto fondamentale della tutela dell’alunno disabile non consente di ammettere cause giustificative di ritardi o di necessari tempi burocratici nella mancata concreta e piena assegnazione delle ore di sostegno al disabile fin dal primo giorno di inizio dell’anno scolastico.
Nonostante questa sia solo l’ennesima battaglia vinta davanti ad un Tribunale, come professionista e come persona mi auguro che per il futuro non sia necessario “scomodare” un giudice o “invadere” le aule di giustizia essendo sufficiente far prelevare il buon senso o meglio il buon diritto su ogni e qualsivoglia considerazione economica o sociale.
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