LA NOVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI MULTIDISCIPLINARI, ECCO CHI PUO’ ESSERE IL PROSSIMO ‘COLLEGA’ DI UN AVVOCATO

| 7 Marzo 2016 | 0 Comments

di Stefania Isola * (avvocato, per leccecronaca.it)______

Con il decreto del ministero della giustizia n. 23/2016, che realizza un articolo della riforma forense, saranno ben diciannove le professioni, organizzate in collegi e ordini, che potranno associarsi con avvocati.

Tutto ciò allo scopo di favorire la collaborazione tra varie categorie professionali per offrire opportunità concrete negli attuali e futuri scenari di mercato.

Potranno accordarsi le seguenti categorie:

1. ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

2. ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

3. ordine degli assistenti sociali;

4. ordine degli attuari;

5. ordine nazionale dei biologi;

6. ordine dei chimici;

7. ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

8. ordine dei geologi;

9. ordine degli ingegneri;

10. ordine dei tecnologi alimentari;

11. ordine dei consulenti del lavoro;

12. ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;

13. ordine dei medici veterinari;

14. ordine degli psicologi;

15. ordine degli spedizionieri doganali;

16. collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

17. collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

18. collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

19. collegio dei geometri e geometri laureati.

Ai fini della regolamentazione delle associazioni elencate, il decreto rinvia espressamente all’indicazione di:

iscrizione in elenco presso il consiglio dell’ordine;

sede dove si trova il centro principale degli affari;

attività indicate nell’oggetto sociale;

redditi secondo i criteri di cassa;

ecc.

e, nondimeno, quando direttamente applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Valga ricordare, inoltre, che, ad oggi, la legge professionale forense, prevede che un avvocato possa essere legato ad una sola associazione.

Il divieto, tuttavia, potrebbe essere eliminato prossimamente, quando fosse accolta la specifica norma del disegno di legge – concorrenza (che verrà esaminata dal Parlamento) che prevede la libera associazione da parte dei legali con l’unico limite del conferimento dell’incarico professionale a titolo personale, e che dalla partecipazione al legame non derivi pregiudizio alla libertà, autonomia ed indipendenza del professionista.

 

 

 

Category: Cronaca

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