SE LA LINEA TELEFONICA NON FUNZIONA…
Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Lecce, l’ avvocato Stefano Gallotta, dell’ associazione ‘Codici’ ci scrive______
La nostra iniziativa giudiziaria, che muoveva dal mancato funzionamento di una linea telefonica aziendale, conferma un importante orientamento giurisprudenziale in quanto, oltre a stabilire l’obbligo di immediato ripristino dell’utenza ove il gestore non adempia nei termini contrattuali, ha previsto a carico della Telecom Italia s.p.a. il pagamento di una somma di 60,00 euro per ogni giorno di ritardo nella riattivazione della linea stessa.
In sostanza, il Giudice del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Maria Consolata Moschettini, con ordinanza del 23 dicembre 2015, nell’ambito di una procedura cautelare, ha ritenuto necessario non solo ordinare il ripristino della linea non funzionante ma, altresì, comminare una penalità di mora per “incentivare” il gestore telefonico a dare attuazione a una prestazione infungibile e, come tale, non suscettibile di esecuzione forzata.
Ma ripercorriamo i fatti: il 22.09.2015, l’utenza telefonica dell’azienda brindisina, operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in Italia e all’estero, senza che si fosse verificata alcuna morosità o altra problematica alla stessa imputabile, risultava improvvisamente non funzionante.
La mancata erogazione del servizio telefonico veniva prontamente segnalata alla Telecom ma, trascorso oltre un mese senza alcuna risposta, era necessario adire l’autorità giudiziaria per ottenere l’agognato ripristino della linea, riservando di procedere in sede ordinaria per gli ingenti danni patiti all’azienda, ritrovatasi nell’impossibilità di ricevere e inoltrare ordini proprio in prossimità delle festività natalizie.
Così, il Tribunale di Brindisi non solo ha riconosciuto il diritto a ottenere in via d’urgenza la riparazione del guasto, ma ha ritenuto altresì opportuno condannare il gestore al pagamento del ridetto importo di 60,00 euro per ciascun giorno di ritardo nell’adempimento successivo alla notifica del provvedimento, oltre alle spese di lite.
Si tratta di una pronunzia rilevante perché applicabile a ogni utenza privata e aziendale e in quanto consente, a fronte dell’inerzia del gestore che non ripara un guasto nei ristretti tempi contrattuali previsti, di ottenere la riattivazione immediata della linea e, nel contempo, di avere gli strumenti giuridici incentivanti per dare attuazione all’ordine del giudice, onde evitare che la sua pronunzia possa essere impunemente disattesa dal gestore.
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