LE MULTE A LECCE. COSI’ E’ LA LEGGE…SE VI PARE

| 23 Settembre 2015 | 0 Comments

di Stefania Isola, Presidente Provinciale Asso-Consum______

 Ci risiamo. Dopo una recente denuncia contro SGM, accusata di aver invitato gli ausiliari del traffico a multare le auto “ritenute” in sosta illegittima sempre e comunque, ritorna la questione sulla correttezza dell’attività di quelli che, dagli automobilisti italiani, vengono chiamati “vigilini”.

All’epoca del fatto appena citato, le dichiarazioni del  comandante della Polizia Locale di Lecce, Donato Zacheo, come riportate dalla stampa (“le lamentele rientrano nella routine, la situazione non ha nulla di eccezionale, ma capita che gli ausiliari facciano i verbali e si accorgano dopo che il grattino c’era”), potevano sembrare inopportune.

Se l’elevazione di un verbale fosse dovuta, come sembra che capiti molto spesso viste le segnalazioni, ad errori materiali o a delle “semplici sviste”, allo stato dell’arte non è possibile, da parte del cittadino multato, porvi un rimedio immediato (mostrando ad esempio il tagliando della sosta) ma è necessario rivolgersi, una volta notificato il verbale, al Prefetto o all’Autorità Giudiziaria con aggravio di costi che quasi sempre si preferisce non sostenere (e quindi pagare la multa anche se non dovuta).

Recentemente poi, comunicata alla nostra Associazione, è giunta l’ennesima segnalazione che ha del paradossale.

Alle ore 17:30 di un lunedì pomeriggio, uno zelante Ausiliario del Traffico apponeva sul tergicristallo di un’autovettura, regolarmente parcheggiata e munita di tagliando di sosta valido, un verbale contenente la seguente motivazione: “Esponeva titolo sottosopra non visibile”.

Provate ad immaginare quindi lo stupore e la rabbia del malcapitato automobilista (che peraltro era sicuro di aver lasciato bene in vista il titolo di pagamento, confortato in questo dalla testimonianza degli altri suoi accompagnatori).

La domanda quindi che sorge spontanea è la seguente: se veramente SGM non avesse “esortato” a fare multe sempre e comunque o se il reale obiettivo della società e del Comune fosse quello di regolamentare in modo corretto la sosta, basterebbe, in un caso del genere, recarsi presso la sede della società, mostrare il tagliando e…il problema sarebbe risolto con buona pace di tutti.

Sarebbe così se vivessimo nel paese delle Meraviglie o, più semplicemente, in uno Stato di Diritto, ma i quotidiani episodi di abusi a cui gli automobilisti sono sottoposti ci portano spesso a “pensar  male”; e come qualcuno ha detto: “a pensare male si fa peccato ma molto spesso si indovina”.

A questo punto urge una piccola considerazione.

A quanto sembra, gli Ausiliari del Traffico che, secondo la Cassazione rivestono la qualità di incaricato di pubblico servizio equiparato ad un Pubblico Ufficiale, sono liberi di stabilire a loro totale piacimento (e con le ovvie conseguenze sulla validità delle loro dichiarazioni: ricordiamo che le dichiarazioni di un pubblico Ufficiale fanno prova fino a querela di falso) le motivazioni poste alla base dei loro verbali, con spregio totale del principio di legalità amministrativa secondo il quale la pubblica amministrazione trova nella Legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può esercitare e non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che la Legge le attribuisce.

Difatti sembra che, qualunque sia la motivazione utilizzata, la stessa sia da ricondurre all’articolo 7 del CdS (sosta non autorizzata) anche se nulla ha a che vedere con la specifica situazione ma sia il frutto di una fantasiosa ricostruzione operata dall’Ausiliare del Traffico come nel caso del tagliando di sosta “sottosopra  non visibile” (ma poi cosa significa “sottosopra non visibile”? Se non fosse stato visibile come faceva, il verbalizzante, a sapere che era un tagliando e, soprattutto, capovolto? E se riteneva che non fosse un valido titolo di sosta perché non ha elevato direttamente l’articolo 7?)

A quanto pare a nulla sembra essere servita la lezione impartita da alcuni Giudici di pace di Lecce, quando hanno  annullato i verbali elevati per presunta violazione dell’articolo  7 del CdS, anche nel caso di semplice tagliando scaduto.

Sembra quindi che i cittadini, ogniqualvolta decidano di sostare con la propria autovettura in una zona tariffaria, corrispondendo il dovuto, siano soggetti al possibile arbitrio di tali “ausiliari”, che, al verificarsi di eventi tant’è descritti, proprio di ausilio non sembrano essere.

Category: Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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