LE MULTE VANNO SEMPRE NOTIFICATE ANCHE AL PROPRIETARIO DEI VEICOLO, PENA LA NULLITA’
(Rdl)______Il Giudice di Pace di Lecce annulla la cartella esattoriale: non è sufficiente la sottoscrizione del verbale da parte del trasgressore anche per conto dell’obbligato in solido.
Con recentissima sentenza il Giudice di Pace di Lecce, Anna Loretana Specchia, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista, annullando la cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di un verbale elevato per violazione al codice della strada e mai notificato al ricorrente.
In particolare, il Giudice di Pace ha accolto la tesi del ricorrente, difeso dall’ avvocato Alfredo Matranga, ritenendo non sufficiente la sottoscrizione del verbale al momento della commessa infrazione da parte del trasgressore anche per conto dell’obbligato in solido. Per il Giudice adito, infatti, si legge nella sentenza “tale forma di notifica su strada non appare idonea a garantire la conoscenza nei confronti del proprietario obbligato in solido, considerate le ragioni che possono indurre il trasgressore a non notiziare il proprietario del veicolo”.
Ha proseguito poi il Giudice, rilevando come “l’art. 201 CdS al comma 1 stabilisce che nella ipotesi di contestazione immediata al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 196 entro 90 giorni dall’accertamento, non prevedendo la possibilità della contestuale notifica nelle mani del trasgressore per quanto convivente con l’obbligato in solido”.
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