SENTENZA DEL TAR DI LECCE/ EQUITALIA CONDANNATA: NON PUO’ RIFIUTARSI DI FORNIRE AL CITTADINO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SOMME CHE CHIEDE
(Rdl)_______Equitalia nega l’accesso agli atti al contribuente, ed il TAR condanna la Società di riscossione all’esibizione dei documenti richiesti e alle spese di giudizio.
Con una recentissima sentenza, la n. 357, depositata lo scorso 28 gennaio, la Seconda Sezione del Tar Lecce (nella foto), Presidente Trizzino e Relatore Rinaldi, ha ordinato a Equitalia Sud Spa di esibire al contribuente, entro trenta giorni, i documenti dallo stesso richiesti.
La vicenda traeva origine dalla richiesta di accesso agli atti formulata dal contribuente, ignaro delle ragioni poste a base di una ingente pretesa economica pari ad € 1.000.000,00, richiesta con avvisi di pagamento notificati dall’ente della riscossione per conto dell’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente ricevuto il diniego si vedeva quindi costretto a rivolgersi, per il tramite degli avvocati Alberto Pepe e Alfredo Matranga, al TAR di Lecce per conoscere le ragioni della propria presunta posizione debitoria nei confronti di Equitalia.
In particolare, Equitalia aveva posto a base del proprio diniego, da un lato, pretese esigenze afferenti la tutela della riservatezza di terzi e, dall’altro, il presunto mancato invio da parte dello stesso contribuente della “delega” e del “documento di identità” del delegante e del delegato all’accesso.
Con la citata pronuncia il TAR leccese, qualificato giuridicamente tutelabile l’interesse del contribuente ad accedere alla richiesta documentazione (in quanto destinatario degli avvisi di pagamento), ha ritenuto non idonea a giustificare il diniego di accesso la motivazione opposta dall’Agente per la riscossione (mancata integrazione documentale), condannando Equitalia a consentire l’accesso al contribuente nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e condannando lo stesso Agente per la riscossione al pagamento delle spese di lite.
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