LA COMMISSIONE LO BOCCIA ED IL TAR ORDINA LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI

| 25 Ottobre 2013 | 0 Comments

E’ accaduto ad un candidato che aveva sostenuto le prove scritte per l’abilitazione alla professione forense, sessione 2012.
La vicenda traeva origine da un ricorso proposto da un ricorrente, che non  avendo superato le prove scritte dell’esame di avvocato per un solo punto (era  stato valutato, infatti, complessivamente 89 punti su di un minimo di 90, che è la votazione che consente di accedere alle successive prove orali), ha proposto ricorso avverso il provvedimento di inidoneità espresso peraltro col solo voto numerico senza alcuna motivazione.
La I Sezione del TAR Lecce con ordinanza pubblicata il 24 ottobre, condividendo le tesi del difensore del ricorrente, rappresentato dallo Studio Legale Matranga, ha ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile subito dal candidato ed in accoglimento dell’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati connessa al ricorso principale, ha ordinato alla Commissione in diversa composizione, nella specie si trattava di quella di Catania, di  ricorreggere gli elaborati.
In particolare, il Giudice Amministrativo ha ritenuto fondato il motivo lamentato dal ricorrente secondo cui la Commissione, pur essendosi con apposito verbale vincolata alla espressione di una motivazione specifica oltre che del voto numerico nel caso di valutazioni negative – come avvenuto nel caso del ricorrente, ha decretato la non ammissione del candidato alle prove orali con  l’apposizione del solo voto numerico.
Il TAR ha fissato per il prossimo 23 gennaio la prosecuzione del merito del giudizio.

N. 00521/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01339/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2013, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:

…….rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Matranga, con domicilio

eletto presso Vincenzo Matranga in Lecce, via Monti, 40;

 

contro

 

Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di

Lecce, Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello

di Catania, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge

dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

Commissione per gli Esami di Avvocato presso il Ministero della Giustizia;

 

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

dei provvedimenti con cui la Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso

la Corte d’Appello di Catania per la sessione 2012, ha valutato insufficiente

uno dei tre elaborati del ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua

inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di ogni altro atto connesso,

collegato, consequenziale e, in particolare, del verbale del 9/2/2013 della

Sottocommissione presso la Corte di Appello di Catania, nel quale sono

riportate le operazioni di correzione degli elaborati del ricorrente.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione per gli Esami

di Avvocato presso la Corte di Appello di Lecce e di Sottocommissione per

gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania e di Ministero

della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa

Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori Marina Elia in sostituzione

di Vincenzo Matranga, Antonio Tarentini.

 

– che la Commissione, nel verbale del 12 gennaio 2013, si era autovincolata

con la previsione, contenuta nel verbale di correzione del 20 aprile 2013, di

esprimere “nell’eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti

negativi …”;

 

– che tuttavia nelle copie degli elaborati non risulta espressa alcuna

motivazione, ma è presente il solo voto numerico.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

 

Accoglie la richiesta misura cautelare e per l’effetto sospende il

provvedimento impugnato e rinvia a una diversa Sottocommissione, costituita

presso la Corte di Appello di Catania, per la correzione degli elaborati.

 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23

gennaio 2014.

 

Compensa le spese della presente fase cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con

l’intervento dei magistrati:

 

Antonio Cavallari, Presidente

 

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

 

Roberto Michele Palmieri, Referendario

 

L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Category: Cronaca

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