“Scacco matto” nei confronti di Equitalia
È “inesistente” la cartella di pagamento inviata direttamente a mezzo posta. La Commissione Regionale Tributaria di Lecce ribadisce che solo i soggetti abilitati ai sensi di legge possono procedere alla notificazione.
Lo possiamo dire a gran voce perché si tratta di un vero e proprio “scacco matto” nei confronti di Equitalia, l’esito dell’importante ed interessante sentenza n. 212/23/13, depositata il 18 settembre scorso, della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. 23 – Sezione Staccata di Lecce (Presidente Gennaro Labbate, relatore Marcello Marcuccio, giudice Brizio Del Sole) che, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente difeso dall’avvocato Maurizio Villani ed ha totalmente annullato la cartella esattoriale notificata da Equitalia S.p.a. per posta.
Infatti, i giudici tributari chiamati a giudicare sulla sentenza di primo grado che aveva visto soccombere le ragioni del contribuente, pur rilevando che la deduzione circa l’inesistenza della cartella esattoriale è stata effettuata solo in secondo grado e quindi costituirebbe domanda nuova, poiché si tratta per l’appunto d’”inesistenza”, può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo ed hanno così stabilito correttamente che, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, Equitalia S.p.a. non può notificare le cartelle esattoriali direttamente per posta, ma solo attraverso soggetti tassativamente previsti dalla norma.
Si legge nella sentenza che “è di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli “Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario”. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma”. Ma v’è di più. Ricordano i giudici “che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale”.
La corte ha quindi accolto l’appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato l’inesistenza della notificazione della cartella.
Trattandosi di una delle prime decisioni in materia effettuate da una Commissione Tributaria Regionale e quindi in secondo grado, di conseguenza, molte cartelle esattoriali relative ad una miriade di tributi, multe e sanzioni, dovrebbero essere totalmente annullate per inesistenza della notifica se notificate da Equitalia direttamente per posta.
GIOVANNI D’AGATA
Category: Costume e società