Annullate le multe seriali al proprietario del veicolo che è stato ripreso dalla telecamera sulla corsia preferenziale senza contestazione dei vigili
Il tribunale di Verona ha sentenziato che tali apparecchiature elettroniche sono utilizzabili “in automatico” solo nelle zone a traffico limitato
Le multe seriali rilevate con apparecchiature elettroniche sono un modo semplice di “far cassa” per i comuni. Lo sostiene da anni Giovanni D’Agata, associazione di cui è fondatore, si batte contro l’assurda prassi delle amministrazioni comunali di rimpinguare i propri bilanci a danno delle tasche dei cittadini con metodi non sempre trasparenti o legittimi come molteplici sentenze sul territorio nazionale continuano ad evidenziare. L’ultima arriva da una corte ordinaria e riporta un principio assai condivisibile: non basta la rilevazione elettronica con le telecamere installate dal comune dell’autovettura che percorre la corsia preferenziale per la contestazione della specifica infrazione.
A stabilirlo una sentenza della quarta sezione civile del tribunale di Verona (giudice unico Massimo Vaccari) che rileva come occorra la contestazione dei vigili urbani per la validità del verbale in quanto la legittimità “in automatico” della violazione del codice della strada è consentita solo per gli impianti di videoripresa che si trovano all’interno delle zone a traffico limitato.
Nel caso di rilevazioni al di fuori della ZTL, al contrario, la polizia municipale ha l’obbligo di contestare immediatamente l’infrazione. Ciò vuol dire che se la contestazione non avviene in questo modo le multe “seriali” notificate al proprietario dell’autovettura devono essere tutte annullate.
Nel caso di specie, il proprietario di un motociclo sanzionato aveva proposto appello alla sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto valide le multe. Il tribunale ha riformato la decisione di prime cure ed annullato nove dei dieci verbali elevati sulla corsia preferenziale esterna alla ZTL nei quindici giorni successivi all’installazione dei sistemi di videoripresa da parte del Comune (uno solo rilevato nella ZTL).
Secondo il togato, le apparecchiature elettroniche che riprendono i veicoli, in virtù della normativa vigente, offrono garanzie di attendibilità soltanto rispetto alle rilevazioni sulle corsie preferenziali che corrispondono o sono ricomprese nelle zone cittadine per il cui controllo questi impianti siano stati concepiti e realizzati, e quindi in particolari nei centri storici. È necessaria, al contrario, un’autorizzazione specifica per le telecamere che sono localizzate nelle corsie riservate ai mezzi del trasporto pubblico su strade che non danno accesso a zone a traffico limitato.
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