SOCIETA’ ESTERO-VESTITA EVADE 50 MILIONI DI EURO
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce, al termine di una verifica fiscale, ha contestato ad una società estera di aver nascosto al Fisco italiano redditi per circa 234 milioni di euro ed evaso le correlate imposte per quasi 50 milioni di euro.
La verifica è scaturita dall’esito di precedenti articolate indagini di polizia economico-finanziaria svolte per contrastare gli illeciti commessi nel settore della raccolta delle scommesse on-line su eventi sportivi.
I Finanzieri del capoluogo salentino hanno accertato che la società ispezionata, un noto bookmaker estero, sottraendosi agli obblighi tributari previsti dall’ordinamento nazionale, negli anni tra il 2004 e il 2010 ha omesso di dichiarare i ricavi relativi alle scommesse raccolte sul territorio italiano, sui quali, invece, era tenuta a pagare imposte sui redditi e sui concorsi pronostici e le scommesse per un totale complessivo, rispettivamente, di euro 43.489.354,83 e di euro 5.982.155,42.
I militari della Guardia di Finanza hanno ritenuto, in sostanza, che i redditi prodotti da detto bookmaker dovessero essere tassati in Italia sulla base del principio del cosiddetto “place of effective management”.
La società verificata, infatti, ha collocato solo formalmente la propria sede all’estero, tuttavia mantenendo il proprio apparato operativo in Italia, ove le Fiamme Gialle ritengono abbia esercitato l’oggetto principale della propria attività, attraverso una fitta rete di agenzie uniformemente distribuite sull’intero territorio nazionale (oltre 400 sono quelle censite), nonché una serie di figure manageriali intermedie, con diversi profili di responsabilità, deputate a convogliare all’estero gli ingenti flussi di denaro derivanti dalle scommesse raccolte.
L’attività si pone in linea di continuità con le strategie operative tracciate dal Comando Generale del Corpo per prevenire e reprimere tutte le manifestazioni di elusione ed evasione fiscale, che il Comandante Regionale Puglia ha coordinato, indirizzato e sostenuto.
In tale ambito uno spazio prioritario è riservato proprio al rafforzamento delle attività di controllo nei confronti delle persone fisiche e/o delle società che hanno fissato fittiziamente la residenza o la propria sede in Paesi (anche dell’U.E.) o territori diversi dall’Italia per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, conseguentemente, del regime impositivo più favorevole vigente altrove.
Il problema della esatta determinazione della residenza ai fini fiscali assume, infatti, connotati di particolare rilevanza con riferimento alle persone giuridiche e agli enti assimilati, attesa la riscontrata diffusione di fenomeni di cosiddetta “esterovestizione societaria”.
Si tratta di quelle particolari fattispecie in cui una società costituita all’estero, pur avendo formalmente sede nel Paese di costituzione, presenta uno o più criteri legali di collegamento con l’ordinamento italiano, in virtù dei quali la residenza fiscale può risultare radicata nel territorio dello Stato.
Nel nostro ordinamento tributario, mentre le persone giuridiche residenti, in attuazione del principio della tassazione del reddito mondiale, sono assoggettate ad imposizione in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti, relativamente alle società e agli enti non residenti, al contrario, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto i redditi prodotti sul territorio nazionale; le norme di riferimento stabiliscono, più in dettaglio, che “si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.
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