Lotta all’evasione. Lista Falciani: in Italia non è utilizzabile

| 30 Gennaio 2013 | 0 Comments

In momenti difficili come questi nei quali una vera lotta all’evasione con particolare riguardo verso i grandi evasori e non una caccia alle streghe potrebbe contribuire a risanare i conti dello Stato. Stato che però non sempre anche per ragioni di garanzia, o meglio burocratiche non riesce ad essere efficace in tal senso.

Uno degli esempi in tal senso, dopo la possibilità paventata di ritassare i capitali rientrati attraverso il famigerato scudo fiscale, riguarda l’utilizzo di dati bancari provenienti da altri paesi e tra questi spicca su tutti quelli contenuti nella famosa “lista Falciani”, trafugata dall’omonimo informatico della HSBC di Ginevra, e che contiene una serie di generalità e conti correnti di presunti evasori anche italiani.

Nella giurisprudenza nostrana sono già capitati ben tre casi nei quali si è presentata la possibilità di utilizzare i dati contenuti. Ma le decisioni dei giudici, come sovente accade sono state a dir poco contrastanti.

La prima vicenda è accaduta nell’ottobre 2011, nel Tribunale di Pinerolo quando il giudice Gianni Reynaud ritenne di archiviare un procedimento contro un presunto evasore fiscale, il cui nome era individuato nella lista che venne considerata “frutto di un’appropriazione indebita aggravata di documenti”, una “raccolta illecita di informazioni”, e quindi dunque inutilizzabile ai fini processuali.

Il secondo caso, accaduto nell’agosto 2012 ha visto protagonista la Commissione tributaria provinciale di Treviso che ha rigetta il ricorso di due contribuenti che avevano evaso il fisco. A nulla, in questo caso, al contrario è  valsa la motivazione dei ricorrenti circa l’inutilizzabilità dei dati a causa del metodo di acquisizione. Nel caso in questione la corte tributaria aveva stabilito la legittimità dell’acquisizione delle informazioni “conseguente a una rituale richiesta all’amministrazione fiscale francese, inoltrata attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale nel pieno rispetto delle procedure e dei trattati”.

L’ultimo caso è in linea con la prima decisione. Proprio ieri, la commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 11/20/13 ha rilevato che la Lista Falciani non sia utilizzabile dall’amministrazione finanziaria italiana perché acquisita in modo illegittimo. Sostanzialmente, per i giudici tributari e ordinari, il successivo invio anche attraverso i canali ufficiali di cooperazione non può sanare la violazione inizialmente commessa, ovvero il reato commesso da Hervé Falciani.

In attesa di conoscere il responso della giurisprudenza ulteriore, ma soprattutto di quella di legittimità è lecito chiedersi, si domanda Giovanni D’Agata, se in questo Paese, pur ritenendo indispensabile il rispetto delle leggi, delle prerogative e delle garanzie di ogni cittadino, si voglia veramente avviare una politica seria di lotta all’evasione soprattutto per ciò che riguarda i grandi capitali evasi il cui recupero potrebbe certamente garantire ampie risorse da destinare al Welfare di questa nazione massacrato dai tagli che sono sotto gli occhi di tutti.


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