NAVIGAZIONI SUL POSTO DI LAVORO: IL DATORE NON PUO’ CONTROLLARE LE VISITE E LA POSTA DEL DIPENDENTE

| 17 Settembre 2016 | 0 Comments

di Stefania Isola * (avvocato – per leccecronaca.it)______

Ci risiamo. Anche dopo le modifiche dello Statuto dei Lavoratori da parte del “Jobs Act”, viene ribadito, per l’ennesima volta, che resta vietato il monitoraggio sistematico della posta elettronica e della navigazione web.

Questo è quanto stabilito dal Garante a seguito della denuncia del personale tecnico-amministrativo e docente dell’università di Chieti e Pescara, che contestava la violazione della privacy e il controllo a distanza da parte dell’amministrazione.

L’Università si è difesa affermando che le attività di monitoraggio erano state realizzate solo saltuariamente e solo in caso di rilevamento di software maligno e di violazioni del diritto d’autore o di indagini della magistratura.

In realtà, lo ha stabilito il Garante, i dati raccolti servivano ad identificare singoli utenti con il tracciamento puntuale degli indirizzi Ip (indirizzo Internet) e dei Mac Address (identificativo hardware).

Il sistema informatico dell’ateneo consentiva inoltre la verifica costante e indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete e all’e-mail, utilizzando procedure e software che non possono essere considerati, in base alla normativa, “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.

Secondo il garante, poi, “l’Università avrebbe dovuto privilegiare misure graduali che rendessero assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimati solo in caso di individuazione di specifiche anomalie, come la rilevata presenza di virus. In ogni caso, si sarebbero dovute prima adottare misure meno limitative per i diritti dei lavoratori”.

Considerate le violazioni, l’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali raccolti nelle modalità menzionate e ne ha vietato l’ulteriore uso, imponendo comunque la loro conservazione per consentirne l’eventuale acquisizione da parte della magistratura.

A seguito di questi fatti e delle decisioni adottate dall’Autorità, viene ancora una volta riaffermato che datori di lavoro non possono controllare le email e i siti web consultati dai propri dipendenti.

Category: Costume e società, Cronaca

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