I PRECARI DELLA SCUOLA POSSONO CHIEDERE UN RISARCIMENTO PER I REITERATI CONTRATTI A TERMINE

| 2 Aprile 2016 | 0 Comments

di Stefania Isola * (avvocato, per leccecronaca.it )______

Con la sentenza della Cassazione n. 5072 (15 Marzo 2016) relativa ad un caso di precariato nella sanità, si stima che siano circa ottantamila i precari della Pubblica Amministrazione che possono chiedere il risarcimento del danno per il reiterato rinnovo dei contratti a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi di servizio.

Pur essendo stato sottolineato dalla Suprema Corte che al pubblico impiego si accede esclusivamente per concorso, tutti coloro che hanno prestato servizio per le pubbliche amministrazioni per periodi lunghi grazie all’avvicendarsi dei contratti a termine, possono sperare di ricevere un indennizzo che va da un minimo di due volte e mezzo l’importo dell’ultima busta paga fino ad un massimo di 12 mensilità.

Con la suddetta sentenza, i dipendenti pubblici sono parificati ai dipendenti privati e potranno presentare ricorso per ottenere il risarcimento senza dover essere obbligati a provare il danno subito. In altre parole, il ricorrente non dovrebbe dimostrare la durata superiore ai tre anni del suo rapporto di lavoro all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Infatti viene scritto:

“In sostanza il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l’interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall’onere probatorio, all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato.

NEL REGIME DEL LAVORO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO IN CASO DI ABUSO DEL RICORSO AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DA PARTE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL DIPENDENTE, CHE ABBIA SUBITO LA

ILLEGITTIMA PRECARIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO, HA DIRITTO, FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO POSTO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, ART. 36, COMMA 5, AL RISARCIMENTO DEL DANNO PREVISTO DALLA MEDESIMA DISPOSIZIONE CON ESONERO DALL’ONERE PROBATORIO NELLA MISURA E NEI LIMITI DI CUI ALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183, ART. 32, COMMA 5, E QUINDI NELLA MISURA PARI AD UN’INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA TRA UN MINIMO DI 2,5 ED UN MASSIMO DI 12 MENSILITÀ DELL’ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, AVUTO RIGUARDO AI CRITERI INDICATI NELLA L. 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 8.”

I precari della scuola, pur essendo sottoposti a disposizioni speciali, si trovano, di fatto, nella stessa situazione dei precari dipendenti della P.A., e quindi con la possibilità di rivalersi, per le succitate ragioni, e pretendere i medesimi risarcimenti.

 

Category: Costume e società, Cronaca

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