I RITARDI AEREI DEVONO ESSERE RISARCITI
Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Lecce, il segretario dell’ associazione ‘Codici’ Stefano Gallotta ci scrive______
Tutto è bene quel che finisce bene. Ci sono voluti alcuni mesi e una citazione dinanzi al Giudice di Pace di Lecce ma, finalmente, i quattro passeggeri del volo Ryanair Brindisi / Venezia (Treviso) del 03.03.2015, giunto a destinazione con circa cinque ore di ritardo, rivoltisi all’ufficio legale di Codici Lecce, hanno ottenuto l’integrale riconoscimento delle proprie pretese.
Ripercorriamo brevemente i fatti: il 3 marzo u.s. i quattro malcapitati viaggiatori, giunti all’aeroporto di Brindisi per imbarcarsi sul Brindisi – Venezia (Treviso) con partenza prevista alle 15.35 e arrivo alle 17.10, apprendevano che il volo avrebbe subito un imprecisato ritardo.
Dopo diverse ore di attesa, senza alcuna assistenza né informazione sulle cause e la durata del ritardo, venivano fatti imbarcare sul volo Ryanair 8828 e giungevano a destinazione all’aeroporto di Venezia (Treviso) solo alle ore 22.00, ossia con circa cinque ore di ritardo rispetto al preventivato.
Il vettore, pur avendo consegnato loro all’aeroporto trevigiano un avviso informativo sui diritti dei passeggeri ex Reg. CE n. 261/04, inoltrava contestualmente una e-mail negando ogni compensazione pecuniaria in ragione di imprecisate circostanze eccezionali che avrebbero determinato il ritardo.
Solo a seguito della notifica dell’atto di citazione da parte del team legale di Codici Lecce, la Ryanair definiva la controversia riconoscendo la compensazione pecuniaria ex lege ai passeggeri, prevista in caso di cancellazione di un volo o di arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo (compensazione che varia da 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta aerea), oltre alle spese di lite.
Giova rammentare che il vettore aereo è esonerato da tali indennizzi solo ove dimostri che il ritardo sia imputabile a circostanze realmente imprevedibili ed eccezionali, ossia ad eventi che sarebbero comunque inevitabili pur adottando tutte le misure opportune, mentre, nella vicenda narrata, così come nella stragrande maggioranza dei casi, la compagnia ben avrebbe potuto evitare tali disagi.
E’ importante che i passeggeri del traffico aereo, pur spesso scoraggiati nelle proprie istanze dal comportamento ostruzionistico adottato da tanti vettori aerei, anche di linea, non rinuncino a valere i propri diritti, riconosciuti da una normativa europea recepita in Italia da oltre un decennio e sostenuti da un orientamento giurisprudenziale che, il più delle volte, respinge certi escamotage adottati dalle compagnie per aggirare tali precetti normativi e deflazionare le legittime istanze indennitarie.
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