ICI. Se il comune crea incertezza sul valore venale degli immobili sono nulle le sanzioni. A stabilirlo la Commissione Tributaria Regionale di Lecce
Il comune non può determinare una situazione di obiettiva incertezza sul valore venale degli immobili facendo cadere in errore il contribuente e poi ingiungere anche le sanzioni per il mancato pagamento dell’ICI.A stabilirlo ben quattro sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Lecce, la 1935, 1936, 1937, 1938, tutte depositate il 14 settembre scorso che in accoglimento delle tesi difensive dell’avvocato Maurizio Villani hanno correttamente annullato le sanzioni amministrative ICI da parte del Comune di Lecce. Per i giudici tributari, infatti, nella condotta del contribuente difetta l’elemento psicologico ovvero l’assenza di un’azione cosciente e volontaria, dolosa o colposa, stabilito dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 472/97. Per Giovanni D’Agata,presidente dello “Sportello dei Diritti”, il principio individuato dalle decisioni in commento è importante perché i Comuni negli avvisi di accertamento devono sempre comportarsi con correttezza ed imparzialità, senza far cadere in errore il contribuente il quale non dovrà mai pagare le rilevanti sanzioni amministrative.
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IL COMUNE DI LECCE, PER ESSERE IN REGOLA IN MATERIA DI IMU, RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI, DOVREBBE REDIGERE UNA TABELLA DEI “VALORI MINIMI DA DICHIARARE” COSI’ COME PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI IMU (EX ICI).
PERTANTO, E’ PIU’ CHE LOGICO CHE I CITTADINI NON DEBBANO CORRISPONDERE LE PESANTI SANZIONI PREVISTE IN MATERIA.