UN’ ALTRA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE CONFERMA CHE NON VALGONO LE MULTE NOTIFICATE DA BOLOGNA

| 16 Giugno 2015 | 0 Comments

(Rdl)______Il Giudice di Pace di Lecce, Silvano Trane, con una sentenza di pochi giorni fa, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso una cartella di pagamento relativa ad un verbale elevato dalla polizia municipale del Comune di Lecce per la presunta violazione del Codice della Strada.

In particolare, la vicenda giudiziaria traeva origine dal fatto che il verbale presupposto alla cartella di pagamento impugnata non era mai stato notificato al ricorrente.

Pertanto, a quest’ultimo, assistito in giudizio dall’ avvocato Alfredo Matranga (nella foto), non restava che ricorrere al Giudice di Pace censurando, oltre alla mancata notifica del verbale presupposto alla cartella impugnata, anche la violazione delle norme sulle modalità di notifica dei verbali previste dall’art. 201 comma 3 del Codice della Strada, che stabiliscono che la notifica dei verbali possa eseguirsi o a mezzo degli organi indicati nell’art. 12 o dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione ovvero a mezzo posta, sempre e comunque a opera di uno dei predetti soggetti.

Con la sentenza il Giudice di Pace di Lecce, dopo aver rilevato dapprima come “l’ente resistente ha depositato l’originale del verbale di accertamento e contestazione, ancora imbustato, dal cui mancato pagamento è derivata la cartella di pagamento opposta ed avviso di ricevimento di plico raccomandato spedito dall’Ufficio postale di Bologna CMP da soggetto ignoto” ha poi aggiunto, si legge ancora nella sentenza, che “in assenza di specificazioni sulle modalità di notifica, il cui onere incombeva sull’ente resistente – altro non può significare che lo stesso sia stato notificato o da appartenente all’organo accertatore al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza (il Comando di Polizia Municipale di Lecce ha, ai sensi dell’art. 12comma 1 lett. e CdS competenza solo nell’ambito del territorio comunale) oppure, molto più verosimilmente, da parte di società privata a cui il Comune di Lecce ha appaltato il relativo servizio”.

Pertanto, ha proseguito il Giudice “Ad ogni buon conto, nell’uno o nell’altro caso la notifica è inesistente o perché eseguita da appartenente all’organo accertatore al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza (la richiesta di notifica andava effettuata presso l’ufficio postale di Lecce, che poi l’avrebbe evasa secondo la sua organizzazione interna) o perché eseguita da soggetto privato, privo dei poteri per procedere alla notificazione di verbali di accertamento e contestazioni di violazioni del Codice della Strada”.

Il Comune è stato condannato inoltre al pagamento delle spese processuali per € 373,00 oltre accessori come per legge.

 

Category: Cronaca

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