E’ illegittima l’intimazione di pagamento se la cartella è stata notificata al solo curatore fallimentare e non anche al contribuente
Con una recentissima sentenza, depositata lo scorso 12 febbraio, la n. 322, la Commissione Tributaria Regionale di Bari – sez. di Lecce – (Pres. L’Abbate e Rel. Dima) ha confermato una precedente decisione della Commissione Provinciale che aveva annullato un’intimazione di pagamento, ritenendola illegittima a causa della mancata notifica al contribuente della presupposta cartella di pagamento, atto immediatamente antecedente all’intimazione.
L’annosa vicenda traeva origine da presunti crediti IVA vantati dall’erario relativamente agli anni 92 e 96, per circa 8.000,00 euro.
Al momento della richiesta del credito, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’attività commerciale del contribuente era nel frattempo sottoposta a procedura fallimentare, sicchè l’Amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione Equitalia pensavano bene di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare, mentre la successiva intimazione anche al contribuente.
Pertanto, con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento, primo atto dallo stesso conosciuto, lamentando proprio la mancata notifica della presupposta cartella.
Con sentenza n. 281/11, la CTP accoglieva la censura annullando l’intimazione.
Avverso tale decisione, proponevano appello sia l’Agenzia delle Entrate, in qualità di amministrazione finanziaria creditrice, sia Equitalia, quale società di riscossione, sostenendo entrambe l’erroneità della sentenza attesa la sufficienza della sola notifica della cartella al curatore fallimentare in pendenza di procedura concorsuale.
Con la sentenza della Commissione Regionale, che ha respinto gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, lo scorso febbraio ha avuto quindi fine la lunga odissea giudiziaria del contribuente, trattandosi, come detto, di ruoli Iva risalenti al 92 ed al 96.
In particolare, si legge nella pronuncia dei Giudici tributari appare esaustiva la decisione della Commissione Provinciale laddove è stato rilevato che “la cartella di pagamento riportante i crediti erariali intimati con il provvedimento impugnato è stata notificata al solo curatore fallimentare in costanza di procedura concorsuale e che siffatta notifica non è conforme a legge precludendo al fallito tornato in bonis di esercitare il proprio diritto di difesa”.
Ed infatti, ha proseguito la Commissione Regionale, accogliendo la tesi dei difensori del contribuente gli Avv.ti Alfredo Matranga e Domenico Zinnari, “trattandosi di crediti i cui presupposti si sono determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, la notifica della cartella di pagamento andava effettuata sia al curatore ai fini della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, sia al contribuente che, nonostante la dichiarazione di fallimento, continua a rimanere titolare del rapporto tributario e come tale esposto, anche sotto il profilo sanzionatorio, agli effetti pregiudizievoli connessi alla definitività dell’atto impositivo/riscossivo”.
A sostegno del suddetto principio il Giudice di secondo grado ha richiamato recentissime sentenze della Suprema Corte di Cassazione, l’ultima emessa addirittura nel 2014.
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