IMPORTANTE PER CHI SI RECA ALL’ESTERO CON MINORI DI CUI NON E’ GENITORE
La Questura di Lecce segnala le nuove norme entrate in vigore per uscire dall’Italia accompagnati da minori, classica situazione dei viaggi famigliari d’ estate, NEL CASO NON SIANO I GENITORI.
Riportiamo qui di seguito il comunicato:
Stanno per iniziare le vacanze estive ed anche per i più giovani è arrivato il momento di “organizzarsi per un viaggetto all’estero”.
Dal 4 giugno 2014, però, sono entrate in vigore alcune novità in relazione alla dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14,che viaggino fuori dai confini nazionali con persona diversa dal genitore o da chi esercita la responsabilità tutoria sul minore.
Si raccomanda, quindi, di presentare in Questura e presso i Commissariati della provincia la documentazione richiesta con almeno 10 giorni di anticipo.
Per i minori degli anni 14, il nostro ordinamento prevede che i genitori o l’esercente la responsabilità tutoria sottoscrivano una dichiarazione di accompagnamento, da cui risulti l’affidamento del minore ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es. compagnia aerea o di navigazione).
Il nuovo modulo, disponibile sul sito della Polizia di Stato nel link dedicato ai Passaporti, prevede una dichiarazione cartacea oppure l’iscrizione del nominativo dell’accompagnatore direttamente sul passaporto del minore, in aggiunta a quello dei genitori.
Nel primo caso, la Questura provvederà a rilasciare l’attestazione della dichiarazione, che l’accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità, oppure, nel secondo caso, a stampare sul passaporto del minore il nominativo dell’accompagnatore. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti e dovrà essere riportata nell’apposito modulo.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, è rilasciata unicamente l’attestazione. A tal proposito, si ricorda che, prima acquistare il biglietto della compagnia di trasporto, è necessario verificare che la stessa accetti di prendere in carico il minore di 14 anni.
Insieme al modulo compilato, occorre presentare in Questura una fotocopia dei documenti dell’accompagnatore, dei genitori e del minore.
Poiché la L. 1185/1967 sui Passaporti fa espresso riferimento ai “cittadini”, la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali con persona diversa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata la possibilità ai richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un unico viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dallo Stato di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata. Il termine massimo di validità della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro – è di sei mesi.
La validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
Si ricorda, infine, che la dichiarazione va presentata esclusivamente agli Uffici preposti al rilascio del Passaporto (Questure e Commissariati). Gli Uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagnamento.
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