L’INTERVENTO / IL MASSACRO DEGLI ULIVI A SERRANOVA / ”Ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Brindisi”
di Eliana Fanelli ______
La strage degli ulivi in Puglia non si ferma e questa volta sono stati sacrificati centinaia di ulivi plurisecolari e monumentali nel Parco degli ulivi monumentali di Serranova, distruzione resa possibile dalla Legge 44 del 2019 (art. 8ter) che consente per sette anni di abbattere ulivi plurisecolari con una semplice comunicazione alla Regione senza alcun obbligo di attestare la positività dell’albero a Xylella e in deroga alla legge ordinaria e in completa assenza di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, ma ad analizzare il suddetto articolo, qualche dubbio viene, perché la deroga
“a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale”
si applica agli ulivi infetti situati nella zona di contenimento, pertanto l’abbattimento volontario degli ulivi in zona infetta è soggetto alle normative vigenti quali la Legge n. 144 del 1951 che modifica gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale n 475 del 1945; è il prefetto che dopo gli “ accertamenti compiuti dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell’agricoltura” autorizza, con decreto, l’abbattimento degli alberi di olivo “quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili; quando l’eccessiva fittezza dell’impianto rechi danno all’oliveto; quando l’abbattimento si renda indispensabile per l’esecuzione di opre di miglioramento fondiario”.
E’ importante ricordare che il Decreto Legislativo n. 63 del 2008, art.136 individua gli alberi monumentali come beni paesaggistici e pertanto soggetti ai vincoli paesaggistici. Gli ulivi monumentali sono così assimilati ai beni immobili e il loro abbattimento, in violazione delle normative vigenti, è un reato di natura edilizia che viene sanzionato art. 181 del codice dei beni culturali che a sua volta richiama la legge n. 380 del 2001 art. 44 lettera C.
Il reato di abbattimento illegittimo è un reato di natura paesaggistica e la repressione spetta all’Ufficio tecnico del comune in cui ricadono gli alberi da abbattere, in questo caso il comune di Carovigno che già nel lontano dicembre del 2019 è stato messo a conoscenza per mezzo pec della necessità della Vas e della Via per gli ulivi dichiarati infetti da xylella nel suo territorio.
Le normative per tutelare i nostri ulivi esistono, ma sembrerebbe che gli enti preposti alla vigilanza ignorino le normative vigenti.
E’ seguito un esposto indirizzato alla Procura di Brindisi, al Prefetto, ai Carabinieri Forestale di Brindisi e al Comando Regine CC Forestale della Puglia per chiedere la verifica delle autorizzazioni alla devastazione del Parco degli Ulivi di Serranova.
In questo esposto, fra l’altro, chiedo di attivare le necessarie indagini ed accertamenti di natura penale al fine di individuare possibili reati anche come da articoli 452, 500, 650, 733, 734 del Codice Penale ,i particolare per i reati di
“danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale “
“distruzione o deturpamento di bellezze naturali”
“disastro ambientale“. ______
LA RICERCA nei nostri articoli del 20 luglio scorso
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