XYLELLA, LA FINE DELL’EMERGENZA. LA DICHIARAZIONE DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

| 9 Luglio 2024 | 1 Comment

leccecronaca.it HA CHIESTO A MARGHERITA CIERVO DI COMMENTARLA

(Rdl) ______  Professoressa, ieri il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, in un dibattito tenutosi a Manduria (nella foto), ha dichiarato che

“in Puglia si è trasformata una situazione di emergenza in una stabilizzazione, un’emergenza è un’emergenza […] ma se dopo 14 che appare un fenomeno la continui a chiamare emergenza è irresponsabile come atteggiamento”.

Lei cosa ne pensa?

L’emergenza, per definizione e per logica, è qualcosa di temporaneo. Nella fattispecie, lo Stato di emergenza per la presenza di Xylella richiesto dalla Regione Puglia e concesso dal Governo nazionale (per la prima volta per ragioni fitoterapiche) a febbraio 2015 per sei mesi (e poi prorogato per altri sei mesi) è terminato a febbraio 2016 e con esso le deroghe alla legislazione ordinaria che avevano consentito l’abbattimento degli ulivi plurisecolari e finanche millenari. 

A questo punto, il decisore politico avrebbe dovuto affrontare il fenomeno del disseccamento e la presenza di Xylella con i mezzi ordinari e, soprattutto, nel rispetto della legge.

Così non è stato.

In realtà, il decisore politico (a livello sia nazionale che regionale) ha reintrodotto illegittimamente i piani emergenziali in deroga alla normativa ordinaria (a tutela degli ulivi, dell’ambiente e del paesaggio) e ai principi costituzionali, nonché in spregio degli International Standards for Phytosanitary Measures (IPPC, 2006) che sanciscono che il programma di eradicazione dovrebbe essere sottoposto a revisione periodica al fine di valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti o per determinare se sono necessarie modifiche (ISPM, n. 9), dato che le misure fitosanitarie non dovrebbero essere considerate permanenti ma sottoposte a monitoraggio (ISPM, n. 10). Dopo la fine dello stato di emergenza, invece, è stato imposto un vero e proprio stato di eccezione attraverso decreti ministeriali (DM 13/2/2018 e DM 24/1/2022), decreti legge (27/2019) e leggi regionali con i quali sono stati reintrodotte le stesse misure di contrasto al batterio.

Infatti, i decreti ministeriali sono atti amministrativi che, in quanto tali, non potrebbero sospendere l’efficacia delle leggi; i decreti legge, benché trasformati in legge, sono atti normativi di carattere provvisorio da adottare in casi straordinari di necessità e di urgenza, caratteristiche che non ricorrono dopo la fine dello Stato di emergenza; le leggi regionali, in virtù della gerarchia delle fonti, non possono derogare alla legge ordinaria (1). Tutto questo ha fatto del ricorso all’emergenza uno strumento di governo improprio.

Del resto, a partire dal 24 marzo 2023 sei sentenze di accoglimento del TAR Bari  (546/23, 547/23, 548/23, 575/23, 576/23, 577/23) hanno sancito che le ragioni che hanno indotto l’autorità regionale ad adottare la drastica misura dell’eradicazione degli olivi dei ricorrenti «non corrispondono, ad avviso del Collegio, ad uno scenario di vera e propria emergenza fitosanitaria, pur nella doverosa considerazione di una non facile criticità da affrontare nel territorio pugliese» sulla base del fatto che gli alberi «risultati positivi a Xf siano ad oggi in ottimo stato vegetativo e produttivo», contrariamente a quanto veicolato tramite i media da oltre dieci anni. Ma neppure questo sembra aver fermato la Regione Puglia.

(1)   Sul prolungamento dell’emergenza attraverso lo Stato di eccezione si veda 

https://rosa.uniroma1.it/rosa03/semestrale_di_geografia/article/view/18469/17710 ______ 

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L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 25 giugno scorso

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi, Politica

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Comments (1)

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  1. Pantaleo Provenzano ha detto:

    Diamo soluzioni affrettate in tutte le direzioni in quanto manca un monitoraggio costante depositario della verità scientifica e so partito manca un campo sperimentale e laboratorio di controllo di diverse altre cultivar guidato da esperti riconosciuti del settore che fissano alcuni parametri restrittivi in particolare Idro climatici e chimici + salinità”delle acque dei territorio interessati al rimpianto e poi tutti i consigli validi per migliorare il buon esito del risultato ;il tutto considerato i costi reali di gestione in tutte le direzioni consortili e non.
    Enol.Pantaleo Provenzano

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