QUARANTA PINI ABBATTUTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GALATINA, C’E’ UN ESPOSTO IN PROCURA

| 8 Luglio 2021 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. I sottoelencati co-firmatari, ci mandano per conoscenza il seguente esposto presentato alla Procura della Repubblica di Lecce______

ESPOSTO   ESPIANTO   FILARE PINI   DELIBERATO DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE GALATINA

SPETT.

PROCURA CORTE CONTI BARI

PROCURA  REPUBBLICA  LECCE

 

PREMESSA

Sul vl. Don Bosco  a Galatina  nell’autunno del 2020 vengono espiantati circa 40 maestosi e stabili  pini pluridecennali,  posti all’interno di  un ampio spartitraffico. Tale intervento,   di distruzione di un inestimabile  bene pubblico sia economico che  ambientale ,  è correlato all’esecuzione di lavori di rifacimento del manto stradale del viale, finanziato  con  130.000 euro, assegnati   in base alla legge  n. 6  del 27 dic.  2019 (legge BilanciO 2020) ; essa prevede    all’art 1  il finanziamento a favore   di

A ) Efficientamento  energetico; B) Sviluppo del territorio, della mobilità sostenibile, della messa in sicurezza  delle scuole, degli edifici pubblici, del patrimonio comunale, dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

IN FATTO

La giunta comunale di Galatina    approva la delibera  185 il 2 .09.2020   e una successiva ’8 sett. 2020 ,  con le quali  viene selezionato l’intervento  beneficiario  di tale finanziamento e  pianificato  il procedimento attuativo. L’intervento  scelto   è  la  manutenzione  per la messa in sicurezza di strade a mezzo di rifacimento della pavimentazione  stradale, per il viale Don Bosco.

Tale scelta viene corredata  dalla seguente  diagnosi con relativa strategia d’intervento. Questo  riguarderà “tratti della pavimentazione stradale  particolarmente ammalorata e che non necessita di  apposita progettazione, in quanto  interventi   che non comportano modifiche sostanziali alle sagome stradali e agli impianti”. Il rifacimento  della pavimentazione stradale  avverrà con fresatura e  scarificatura  del manto stradale , ammalorato per la presenza  di apparati radicali di alberi. Si prevede  “la rimozione degli apparati radicali che hanno danneggiato il viale ovvero la rimozione completa  degli alberi”.  Per la gestione dei lavori viene nominato il RUP nella persona del geometra comunale Saverio Toma

OBIEZIONI  E CRITICITA’

Il rifacimento del manto stradale pur facendo  parte del patrimonio comunale  non  emerge  con  nettezza  tra le priorità evidenziate e  previste dalla legge.

La   sua messa in sicurezza  non dovrebbe comportare la distruzione   discutibile di 40 alberi, anch’essi facenti parte del patrimonio comunale! Il  rifacimento del manto, di una strada  di appena  400 metri di lunghezza  e  con due carreggiate   ciascuna  larga ben   11 metri,  poteva essere realizzato con una spesa assai più modesta , se  non si fosse optato per  un intervento  pesante, distruttivo, a nostro avviso ingiustificato. L’impegno finanziario è stato assorbito  in modo cospicuo dall’abbattimento  discutibile  dell’intero filare di  circa quaranta  pini  e dalla loro sostituzione con  soli 30 altri alberi , e non sull’intera aiuola, su cui non sono stati effettuati  altri lavori.

2-  Dalla Giunta comunale  (del 2. Sett.) è stata  esclusa la necessità della progettazione,   in quanto si afferma che non  si interviene sulla sagoma stradale e sugli impianti; in tal modo viene  totalmente  ignorata   la presenza dei circa 40 maestosi , stabili e salubri pini collocati all’interno dell’ampia aiuola  spartitraffico,  (larga circa  mt. 4 ,60) ;  tra gli atti prodotti dal Comune non risultano perizie agronomiche previste,  preliminari a eventuali abbattimenti, ancor più  se  massivi.  Si chiede se  sia stato  rispettato l’ iter previsto per gli abbattimenti, corroborato da perizia tecnica  e da  successiva  motivata valutazione e scelta amministrativa, che prendesse  preliminarmente in considerazione    anche le  opzioni  alternative meno devastanti rispetto  alla loro rimozione, compatibili con il rifacimento del manto. Nella delibera e nella documentazione a nostra disposizione prodotta dal Comune  non vi è riferimento , né vi sono  prescrizioni in merito, finalizzate a  individuare  modalità alternative  per preservare un bene  del patrimonio comunale, dall’alto valore ambientale, paesaggistico, sanitario ed economico.

3-  La manutenzione per la messa in sicurezza  e il rifacimento della pavimentazione stradale  è motivata   nella delibera del 3 sett.dall’ammaloramento di  “tratti “ di vl, Don Bosco danneggiati  da radici affioranti dei pini; invece in quella successiva  del 8 sett. 2020 si  descrive uno scenario assai diverso “radici affioranti hanno completamente distrutto il manto stradale”.   Un’evidente discrasia, riconducibile  a cosa…? ! La discutibile seconda versione giustificava così  in modo più cogente l’intervento  di scarificatura e fresatura  del manto stradale sull’intero viale, e soprattutto l’eliminazione  dell’intera alberatura, impegnando le risorse a disposizione in modo non del tutto necessario a risolvere il problema.

4-il rifacimento del manto stradale poteva convivere con la conservazione dei pini per i seguenti aspetti logistici, probabilmente non  valutati.  Vl. Don Bosco è composto da due carreggiate, ciascuna larga  circa undici   metri, percorribili  a senso unico. Esse sono separate dalla predetta aiuola spartitraffico larga  4,60  metri, al centro della quale  vi erano i pini. Le marginali  e parziali emergenze dell’apparato radicale  sul piano stradale  potevano essere  significativamente   ridimensionate  eliminandone  la parte terminale (ciò è avvenuto circa 4 anni fa  a Lecce su alcuni tratti della circonvallazione interna);  l’allargamento   dell’aiuola  di un metro per ogni lato,  avrebbe in gran parte incapsulate le stesse  dando  maggiore stabilità agli  alberi  che lo erano  di per sé.  Intervento possibile  in quanto le due carreggiate  sarebbero  comunque rimaste  abbastanza larghe ,  sempre in grado  di ospitare  due  file di parcheggi laterali  e due ampie  corsie  di marcia  per  ciascuna.

5-   Dalle due deliberazioni del 3  e dell’8 sett. 2020 emergono due scenari  relativi alla progettazione dei lavori  che appaiono contrastanti: nella prima si esclude la necessità del progetto esecutivo, mentre nella seconda  esso , redatto dalla Direzione del Territorio del Comune, viene approvato!

6- I tempi previsti dalla legge del 27 dic. 2019 per l’avvio dei lavori   e le norme relative  alla pubblicazione del progetto nell’Albo pretorio   sono state  rispettate?   La delibera comunale dell’8 sett. stabilisce   la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle norme sull’amministrazione trasparente (d lgs 33-2013),  quindi fino  al 23 settembre; mentre i lavori perentoriamente dovevano iniziare entro il 15 dello stesso mese di settembre , così come previsto dalla legge del finanziamento statale . Di fatto i lavori di rifacimento del viale  iniziano solo  diverse settimane dopo.

 

IN DIRITTO

1       Dagli atti  prodotti dall’Amministrazione e in nostro possesso   non emerge l’effettuazione né il riferimento  ad eventuale  perizia tecnica preliminare , che accertasse lo stato di salute e stabilità degli alberi e motivasse  in modo inconfutabile  l’abbattimento  come  unica opzione praticabile. Tale perizia  accompagna generalmente  gli  interventi di rimozione -ad es.  a Lecce per i pini in pz. Mazzini (dei quali circa dieci  preservati), in vl. Rossini, e alcuni anni fa  a  Nociglia, etc. con esito spesso favorevole alla compatibilità   con le opere stradali previste).

Nel comune di Milano l’eliminazione  anche di un solo albero  deve essere accompagnata da perizia; così in diverse città italiane.  L’espianto  di  alberi  in un condominio può  avvenire solo se deliberato all’unanimità, eccetto situazioni di criticità e rischio per l’incolumità. I regolamenti del verde pubblico urbano   prevedono  la perizia di un tecnico abilitato  necessaria per poter deliberare l’abbattimento di alberature  pubbliche, ancor più quando  di entità consistente, come nella fattispecie. L’assenza del Regolamento del verde  pubblico urbano a Galatina (ma anche a Lecce)  non può essere  motivo o alibi per non valutare tutte le opzioni,  non perseguire il minor impatto negativo ambientale  e il miglior uso delle risorse finanziarie nell’esecuzione dell’opera.  Le  “linee guida per la gestione del verde pubblico urbano” elaborate dal Ministero dell’ambiente nel 2017  sollecitano l’adozione, tra gli altri strumenti, del Regolamento comunale per  il verde pubblico ; pur se non obbligatorio, di fatto strumento  doveroso per  i  comuni maggiori, intendendo quelli  superiori ai 15.000 abitanti, per i quali è obbligo di legge redigere   il bilancio arboreo  a fine mandato.  Le “Linee guida”  prevedono che  nel Regolamento comunale siano normate le procedure  di autorizzazione  per gli abbattimenti  degli alberi. Ciò ribadisce  l’illegittimità di azioni discrezionali , quali si configurano  in assenza di autorevole , incontrovertibile  perizia agronomica  e documentazione prevista.

La   rimozione dei pini di vl. Don Bosco si configurerebbe come discrezionale  ed eccessiva, per conseguire le finalità prestabilite, ancor più se   non accompagnata da un iter  procedurale e   da perizie necessarie,  dalla valutazione di  opzioni alternative.

Complice dell’espianto  risulta l’espressione ambigua  della delibera del  2 sett.  “rimozione dell’apparato radicale affiorante  (peraltro solo su “tratti”) ovvero dell’intera alberatura”; il termine “ovvero”, negli atti amministrativi e giuridici dal valore disgiuntivo ,  comporta  la scelta tra due possibili opzioni, presupponendo la praticabilità di entrambe per risolvere la criticità del manto stradale. Di fatto è stato lasciato  ampio spazio alla discrezionalità in fase esecutoria di espiantare gli alberi; operazione  che-se  univocamente prevista –  avrebbe dovuto contemplare (a differenza  della semplice rimozione dell’apparato radicale affiorante su tratti)  l’elaborazione  preliminare di un progetto corredato  da perizie agronomiche. Pertanto come  e da cosa è stata supportata la seconda opzione?

 

2 le alberature non sono beni equivalenti all’asfalto , alla segnaletica , ai pali dell’illuminazione ed altri manufatti,  agli  impianti, che vengono rimossi e sostituiti oppure  spostati con “solo” aggravio finanziario per il Comune e la collettività. La rimozione  degli alberi –laddove non adeguatamente e incontestabilmente  motivata- rappresenta  invece un vulnus ambientale, paesaggistico, sanitario, oltre che finanziario( per il loro valore e  le risorse pubbliche impegnate) i cui effetti negativi si protraggono  per molti anni , fino a quando le nuove alberature (in questo caso    inferiori del 25% di quelle espiantate)  adeguatamente  sviluppate    assolveranno le predette funzioni delle rimosse:   in particolare l’effetto benefico sul microclima, sull’avifauna, sull’ossigenazione e la purificazione dell’aria, sul benessere psico-fisico degli abitanti, sulla riduzione della CO2.

 

3- Gli alberi  non sono un bene  nella disponibilità   discrezionale degli stessi amministratori:  essi devono gestire il patrimonio pubblico con responsabilità. Gli alberi sono un bene pubblico tutelato da diverse leggi e da sentenze giurisprudenziali.  La loro  immotivata e  non supportata rimozione  configura la fattispecie di danno ambientale,  ai sensi del Codice dell’ambiente 152-2006, art. 300;  la legge 10-2013  protegge non solo gli alberi monumentali, ma anche alberature di pregio inserite nel centro urbano, quale si poteva configurare   il filare dei pini di vl. Don Bosco.  L’abbattimento di un consistente numero di alberature determina  la modificazione ambientale e quindi del paesaggio, ledendo un interesse diffuso e producendo un vulnus  verso l’art. 9 della Costituzione . Per questo è previsto che ciò avvenga  attraverso un regime autorizzatorio preventivo (CassaZione penale  sez. III  29-11-2001 n 2398; TAR Firenze  sez. III  13-04-2005, n. 1203)  supportato da perizie  qualificate. Di conseguenza la realizzazione  dell’intervento di eradicazione qui esposto   avrebbe dovuto prevedere un’attenta , qualificata, documentata   e incontrovertibile   valutazione  peritale preliminare  alla  delibera amministrativa, non affidando  la  scelta definitiva  nelle mani  e nella discrezionalità  del RUP.

 

SI ESPONE QUANTO SOPRA Alle Procure destinatarie

affinchè , verificato quanto  descritto , siano valutati   eventuali profili di inadempienza, discrezionalità ,  illegittimità , omissioni , assenza di atti amministrativi, spreco  di risorse finanziarie , manomissione e distruzione del patrimonio comunale negli atti amministrativi e negli interventi effettuati;

affinchè siano  individuati eventuali responsabili e nel caso   comminate le sanzioni previste  dalle norme  e adottati gli opportuni interventi, per la propria specifica competenza.

Con riserva di produrre eventuali nuovi elementi a supporto. Si chiede di essere informati nell’eventualità di richiesta archiviazione.

 

 

Carlo Martignano, residente in Cutrofiano

Emanuele Larini, residente in Galatina

Maria Cucurachi, residente in Lecce

Giovanni Seclì, residente in Lecce

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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